Sentenza n. 7114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 1528/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell’immobile abusivo per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione; in appello, sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 1528/2024, che aveva respinto il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano impugnato l’acquisizione gratuita dell’immobile, realizzato abusivamente dal padre che lo occupava, sostenendo di non essere responsabili dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. In appello hanno dedotto: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 345/1991, perché la diffida stragiudiziale rivolta al padre sarebbe stata sufficiente, la conoscenza dell’abuso sarebbe intervenuta soltanto con la notifica dell’ordinanza nell’aprile 2017 e non vi sarebbe stato tempo per agire in giudizio per il rilascio, anche in considerazione degli arresti domiciliari del padre presso l’immobile; 2) violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, per l’applicazione dell’acquisizione al proprietario estraneo all’abuso. L’ordinanza di demolizione, notificata il 21 aprile 2017, non era stata tempestivamente impugnata ed era divenuta inoppugnabile.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Veneto è stata confermata. Il primo motivo è infondato: la diffida al padre non costituisce iniziativa concretamente idonea a esonerare il proprietario dall’obbligo di attivarsi. Gli appellanti conoscevano l’abuso almeno dal 2003, come attestato dalla nota inviata al Comune il 21 marzo 2003, ma non avevano agito per recuperare la disponibilità materiale dell’immobile né per rimuovere l’abuso; dopo la notifica dell’ordine avevano soltanto inviato una diffida, senza promuovere iniziative giudiziali. Non risultava inoltre che avessero negato il consenso agli arresti domiciliari presso il bene o sollecitato la modifica del luogo di esecuzione della misura. Non era quindi provata la non imputabilità dell’inottemperanza. Il secondo motivo è infondato: l’acquisizione conseguente all’inottemperanza è espressamente prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 e l’ordine, mai impugnato, aveva avvertito i proprietari dell’effetto acquisitivo dopo novanta giorni. La misura non è una confisca penale in assenza di condanna, ma una sanzione edilizia amministrativa; nel caso concreto l’inottemperanza era imputabile ai proprietari per la loro mancata attivazione. L’acquisizione gratuita opera nei confronti dei destinatari dell’ordine, incluso il proprietario estraneo alla materiale realizzazione dell’abuso, ferma la necessaria imputabilità dell’inottemperanza. Nessuna statuizione sulle spese del grado, perché il Comune appellato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, non in via alternativa bensì congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso, sicché l’ordinanza di demolizione può essere legittimamente adottata anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva, attesa la natura meramente ripristinatoria della misura che prescinde dal dolo o dalla colpa del proprietario;
Il proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso può essere destinatario dell’ordine di demolizione, poiché la misura ha natura ripristinatoria e non presuppone dolo o colpa del proprietario. Per sottrarsi agli effetti dell’inottemperanza deve però provare iniziative concretamente idonee a ottenere il ripristino o a costringere l’autore dell’abuso a provvedervi.
art. 7 CEDU
In primo luogo, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, è espressamente prevista dall’art. 31 d.P.R. 380 del 2001, sicché - anche a voler ritenere applicabile a tale tipologia di atto il principio nulla poena sine lege, tipico delle sanzioni di natura sostanzialmente penale - esso risulta comunque rispettato.
Anche ipotizzando che all’acquisizione si applichi il principio nulla poena sine lege, il principio è rispettato quando l’effetto acquisitivo è espressamente previsto dalla legge e l’ordine di demolizione è stato notificato con l’avvertimento della conseguenza dell’inottemperanza.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Nella specie, infatti, non viene in rilievo una confisca disposta in sede penale in assenza di condanna, come nella giurisprudenza richiamata in appello (causa Sud Fondi S.r.l. e altre 2 c/ Italia – Ricorso n. 75909/01), bensì una sanzione edilizia, disposta all’esito di un procedimento amministrativo.
L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è qualificata come sanzione edilizia amministrativa e non come confisca penale in assenza di condanna; la censura di violazione della tutela convenzionale della proprietà non è fondata nei termini prospettati.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione per abuso edilizio può essere rivolto congiuntamente al responsabile dell’abuso e al proprietario, anche se quest’ultimo è estraneo alla realizzazione dell’opera, poiché la misura ha natura ripristinatoria e prescinde dal dolo o dalla colpa del proprietario.
- Il proprietario destinatario dell’ordine che voglia sottrarsi all’acquisizione conseguente all’inottemperanza deve provare iniziative concrete e idonee a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o a costringere l’autore dell’abuso a provvedervi; la mera diffida stragiudiziale non è sufficiente.
- L’acquisizione gratuita prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone che l’inottemperanza sia imputabile al destinatario; la mancata attivazione del proprietario, pur consapevole dell’abuso e dotato della disponibilità giuridica del bene, può dimostrarne la rimproverabilità.
- L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è una sanzione edilizia amministrativa, distinta dalla confisca penale in assenza di condanna; l’effetto acquisitivo è compatibile con il principio di legalità quando è espressamente previsto dalla legge e previamente indicato nell’ordine notificato.
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