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Sentenza

Sentenza n. 2639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal professore in un procedimento penale connesso all’attività istituzionale e successivamente archiviato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professore universitario)

Prevale il privato

La controversia

L’Università ha impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. Secondo l’appellante, la disposizione, prevedendo il rimborso delle spese legali per i dipendenti di amministrazioni statali, sarebbe norma di stretta interpretazione, applicabile soltanto alle amministrazioni statali in senso stretto e non estensibile ai professori universitari. L’Università ha richiamato l’autonomia costituzionale e legislativa degli Atenei, la giurisprudenza secondo cui non sussisterebbe un principio generale di rimborso delle spese legali in favore dei funzionari pubblici e la sentenza della Corte costituzionale n. 267/2020, sostenendo che l’estensione ai giudici di pace fosse stata possibile solo mediante una pronuncia additiva. Il professore ha sostenuto, invece, che l’art. 18 esprime un principio generale fondato sull’art. 28 Cost. e applicabile a tutti i dipendenti pubblici che abbiano agito nell’interesse e per conto di una pubblica amministrazione, compresi i docenti universitari. Nel caso concreto, il giudizio penale era connesso all’assolvimento degli obblighi istituzionali e si era concluso con un provvedimento di archiviazione favorevole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione favorevole al professore. Ha ritenuto che l’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997 costituisca espressione di un principio generale dell’ordinamento, fondato sulla responsabilità dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 28 Cost.: quando il dipendente è coinvolto, per ragioni connesse all’ufficio, in un giudizio civile, penale o amministrativo e la sua responsabilità viene esclusa, egli può ottenere dall’amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali congrue. La nozione di dipendenti di amministrazioni statali non va intesa in senso restrittivo, ma comprende i dipendenti di qualunque amministrazione pubblica appartenente allo Stato italiano, anche non statale in senso stretto. I professori universitari sono legati all’Ateneo e allo Stato da un rapporto di servizio ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001; la loro autonomia didattica e scientifica non esclude, ma rafforza, la necessità di garanzie connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali. La giurisprudenza sui funzionari onorari non è applicabile, poiché riguarda soggetti privi di un rapporto di impiego pubblico, mentre il professore universitario è dipendente pubblico. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti gli ulteriori presupposti del rimborso: connessione tra i fatti contestati e gli obblighi istituzionali e conclusione del procedimento penale con archiviazione favorevole. Sono stati quindi annullati gli atti di diniego e accertato il diritto al rimborso, da liquidare dall’Università senza indugio, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato limitato alla congruità delle spese, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. L’Università è stata condannata alle spese del grado d’appello, liquidate in 6.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella l. 23 maggio 1997, n. 135

    le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato

    La disposizione esprime un principio generale dell’ordinamento e si applica a tutti i dipendenti pubblici legati da un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione, anche non statale in senso stretto, compresi i professori universitari. Il rimborso presuppone la connessione con il servizio o con obblighi istituzionali e l’esclusione della responsabilità del dipendente; il parere dell’Avvocatura dello Stato riguarda la congruità delle spese.

  • art. 28 Cost.

    Costituisce il fondamento costituzionale del principio per cui il dipendente pubblico, coinvolto per ragioni d’ufficio in un procedimento e risultato esente da responsabilità, può essere tenuto indenne dall’amministrazione dalle conseguenze economiche della difesa.

  • art. 33, comma 6, Cost.

    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

    L’autonomia delle università non esclude la riconducibilità dei docenti universitari alla categoria dei dipendenti pubblici né impedisce l’applicazione del principio generale sul rimborso delle spese legali.

  • art. 6 l. 9 maggio 1989, n. 168

    Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile

    L’autonomia degli Atenei li qualifica come amministrazioni pubbliche autonome, ma non rende inapplicabile ai loro dipendenti il principio generale di rimborso previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997.

  • art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il rapporto dei professori universitari è qualificato come rapporto di servizio pubblico, rilevante ai fini dell’applicazione del principio sul rimborso delle spese legali.

Massime di principio

  • L’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997 esprime un principio generale dell’ordinamento, fondato sull’art. 28 Cost., in forza del quale il dipendente pubblico coinvolto, per ragioni connesse al servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali, in un giudizio civile, penale o amministrativo concluso con l’esclusione della sua responsabilità ha diritto al rimborso delle spese legali congrue da parte dell’amministrazione di appartenenza.
  • La nozione di dipendente di amministrazione statale contenuta nell’art. 18 d.l. n. 67/1997 non è limitata ai dipendenti delle amministrazioni statali in senso stretto, ma comprende i dipendenti di qualunque pubblica amministrazione appartenente allo Stato italiano, incluse le università pubbliche dotate di autonomia.
  • I professori universitari, pur operando in Atenei dotati di autonomia costituzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, sono legati da un rapporto di servizio pubblico e rientrano nella platea dei beneficiari del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997.
  • Il rimborso richiede la connessione tra i fatti oggetto del procedimento e l’esercizio delle funzioni o l’assolvimento di obblighi istituzionali, nonché la conclusione del giudizio con una decisione, inclusa l’archiviazione, che escluda la responsabilità del dipendente; l’Avvocatura dello Stato deve limitarsi alla valutazione della congruità delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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