Sentenza n. 11920/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 02/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 2 ottobre 2025, volta ad ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso. L'epigrafe indica un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, mentre la parte motiva riferisce di un procedimento per visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a fissare l'appuntamento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento. È quindi venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'utilità della pronuncia richiesta.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È indicato nell'istanza quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga di provvedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'attivazione del procedimento amministrativo non equivale necessariamente alla definizione favorevole della pretesa sostanziale, ma è sufficiente a rendere improcedibile l'azione contro il silenzio quando la domanda giudiziale era limitata all'imposizione dell'obbligo di avviare o proseguire il procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudice ravvisi giusti motivi collegati al rilevante carico di richieste gravante sull'ufficio amministrativo e alla complessità dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
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