Cassazione Penale, Sentenza n. 33719/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge processuale (art. 23-bis d.l. 137/2020 e art. 178, lett. c), c.p.p.) per nullità della decisione: si lamentava l'omessa comunicazione a uno dei due difensori (avv. Domenico Malcangi) dell'atto di fissazione dell'udienza del 4 luglio 2023 (rectius: ordinanza) e, inoltre, l'omessa notifica allo stesso difensore delle conclusioni del Procuratore generale distrettuale, con conseguente pregiudizio per l'assistenza della imputata nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare secondo la disciplina emergenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione della nuova fissazione d'udienza al difensore Malcangi, poiché egli aveva già ricevuto la citazione a giudizio e le conclusioni del P.G. e aveva partecipato al contraddittorio cartolare depositando proprie conclusioni; non è stato dimostrato alcun danno per la parte. Quanto alla mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. al co-difensore Vaccaro, la Corte ha qualificato tale omissione come una nullità generale a regime intermedio che doveva essere eccepita dal difensore nel primo (e unico) atto utile di partecipazione cartolare (ovvero nelle conclusioni depositate il 28 settembre 2023), cosa che non è avvenuta: pertanto la questione è stata considerata tardiva se sollevata ora con ricorso per cassazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. nella L. 18 dicembre 2020 n. 176
Regola la trattazione 'cartolare' negli appelli in periodo emergenziale (udienza in camera di consiglio senza partecipazione obbligatoria delle parti). La Corte ha applicato questa disciplina ritenendo che la partecipazione mediante deposito di conclusioni sostituisce l'udienza orale e che la mancata nuova comunicazione di fissazione dell'udienza non pregiudica chi ha già esercitato il contraddittorio cartolare.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza processuale in relazione alle notifiche e comunicazioni di atti: la Corte ha valutato la correttezza delle notifiche e l'eventuale invalidità di omissioni alla luce del complesso delle comunicazioni effettuate.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Applicata per stabilire che la nullità che incide sull'assistenza difensiva (es. mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.) costituisce nullità generale a regime intermedio e deve essere eccepita nel primo atto utile di partecipazione cartolare, pena la perdita del vizio.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato per chiarire che la Cassazione, quando valuta error in procedendo, può esaminare anche gli atti di merito necessari per valutare la contestazione procedurale.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali con cui il motivo di ricorso va enunciato; qui il motivo era esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Massime di principio
- Se il difensore ha già ricevuto la citazione e le conclusioni dell'accusa e ha esercitato il contraddittorio cartolare depositando conclusioni, la mancata informazione di una successiva fissazione d'udienza cartolare non costituisce automaticamente nullità se non vi è prova di pregiudizio.
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale a un difensore configura una nullità rilevante (nullità generale a regime intermedio) ma va eccepita nel primo atto utile successivo di partecipazione cartolare (di norma le conclusioni); se non sollevata tempestivamente, l'eccezione è inammissibile in sede di ricorso per cassazione.
- Nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, è fondamentale che i difensori conservino e documentino le notifiche telematiche (PEC) e depositino tempestivamente le proprie conclusioni; ogni vizio relativo a comunicazioni omesse va sollevato immediatamente nell'unico atto cartolare utile.
- Quando si contesta un vizio di notificazione che incide sull'assistenza difensiva, citare la normativa rilevante (art. 182 c.p.p.) e dimostrare il nesso di pregiudizio è essenziale: la mera omissione formale non basta se il difensore ha potuto esercitare i propri diritti processuali.
- Se più difensori sono nominati e uno non riceve una comunicazione, la parte può chiedere la rinnovazione della notificazione o la sospensione; il mancato ricorso a tali rimedi tempestivi può comportare la perdita dell'eccezione.
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