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Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento dalla Prefettura di Roma in data 20/11/2025, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202514879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Roma del 20 novembre 2025 relativo alle misure di accoglienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio ritenuto lesivo, qualificato nell'epigrafe come diniego delle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. In sede cautelare, il giudice ha valutato che il provvedimento non negasse in termini assoluti l'accoglienza, ma comunicasse l'inserimento del richiedente in una lista di richiedenti asilo in attesa di accoglienza; inoltre, il ricorrente aveva dichiarato di essere temporaneamente ospitato presso una struttura h12 dell'associazione "Nonna Roma".

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. La valutazione è stata fondata, in linea con precedenti della Sezione, sulla natura non assolutamente negativa dell'atto, che si limitava a informare dell'inserimento del ricorrente nella lista degli asilanti in attesa di accoglienza, e sulla temporanea ospitalità già assicurata presso una struttura h12. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento relativo all'accoglienza dei richiedenti asilo non è giustificata quando l'atto non esclude in via assoluta l'accesso alla misura, ma comunica l'inserimento dell'interessato in una lista di richiedenti in attesa di accoglienza.
  • La temporanea ospitalità del richiedente asilo presso una struttura idonea costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'attualità e dell'intensità del pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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