Sentenza n. 3808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza n. 1563 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1563 del 2025, consistente nella tardiva e contestata formulazione della proposta risarcitoria per il ritardo nell'approvazione di una variante urbanistica
Esito
Favorevole al ricorrente (società di gestione del fondo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1563 del 2025, che aveva imposto a Roma Capitale di formulare entro novanta giorni dalla pubblicazione una proposta risarcitoria per il danno derivante dal ritardo nell'approvazione della Variante al P.I. di iniziativa privata Bufalotta, salva la facoltà delle parti di adire il giudice dell'ottemperanza in caso di mancata formulazione o mancato accordo. Il termine è scaduto il 26 maggio 2025 senza che l'amministrazione formulasse alcuna proposta. Roma Capitale ha depositato una proposta di euro 846.000,00 soltanto il 10 dicembre 2025, dopo la proposizione del ricorso e il giorno antecedente alla camera di consiglio originariamente fissata. La ricorrente ha contestato sia la tardività sia il contenuto della proposta, deducendo la violazione del giudicato perché la quantificazione avrebbe considerato soltanto una parte della superficie residenziale, escluso l'edificabilità non residenziale e il reale valore degli immobili del fondo, oltre ad avere applicato una riduzione del danno del 18%, in contrasto con i criteri stabiliti dalla sentenza ottemperanda. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per la quantificazione e il pagamento del risarcimento, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Roma Capitale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la mera formulazione della proposta avesse determinato l'adempimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza ottemperanda aveva espressamente fatto salva, in caso di mancato accordo sulla proposta, la facoltà di entrambe le parti di proporre il ricorso di ottemperanza. La mera formulazione della proposta, peraltro intervenuta oltre sei mesi dopo la scadenza del termine e dopo la proposizione del ricorso, non equivaleva quindi a piena esecuzione del giudicato. In mancanza di accordo, è stata disposta la nomina del Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega e di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di professionisti esterni. Il commissario dovrà quantificare il risarcimento secondo i criteri fissati dalla sentenza n. 1563 del 2025. Sulla somma determinata dovranno essere riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali, trattandosi di debito di valore. È stata fatta salva la facoltà delle parti di proporre reclamo contro la determinazione finale del commissario ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. Non è stata invece applicata la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza
La sentenza ottemperanda aveva imposto all'amministrazione di formulare entro novanta giorni una proposta risarcitoria, salva, in caso di mancata formulazione o mancato accordo, la facoltà delle parti di proporre il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il commissario è stato incaricato di quantificare il risarcimento secondo i criteri del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora non è stata disposta, poiché il Collegio ha ritenuto adeguata la nomina del commissario ad acta.
È stata fatta salva la facoltà delle parti di proporre reclamo contro la determinazione finale del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando il giudicato dispone che l'amministrazione formuli una proposta entro un termine e fa espressamente salva, in caso di mancato accordo, la facoltà delle parti di proporre ottemperanza, la successiva formulazione unilaterale della proposta non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, se non è stato raggiunto l'accordo previsto dal giudicato.
- La formulazione della proposta risarcitoria oltre il termine fissato dal giudicato e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non integra, di per sé, piena esecuzione del giudicato, soprattutto quando la proposta sia contestata quanto alla conformità ai criteri conformativi stabiliti dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia dato piena esecuzione al giudicato e non sia stato raggiunto l'accordo previsto dalla pronuncia, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere in via sostitutiva le attività necessarie all'esecuzione, compresa la quantificazione del risarcimento secondo i criteri già stabiliti.
- Il risarcimento dovuto per la diminuzione attuale del valore patrimoniale di un bene costituisce debito di valore; sulla somma determinata devono quindi essere riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri applicabili ai debiti di valore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice ritenga che la nomina del commissario ad acta costituisca misura adeguata e sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.
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