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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10523/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rigetto dell'istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari per i reati di tentata estorsione e incendio aggravati dal metodo mafioso. Le censure principali sono: carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale (omessa autonoma risposta ai rilievi difensivi), insufficienza dei gravi indizi in particolare rispetto all'uso di intercettazioni fra terzi e alla loro estrapolazione dal contesto, richiesta di derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. (richiamando le Sezioni Unite Filardo), contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. perché le conversazioni sarebbero inoffensive e non evocative di collegamenti mafiosi; Spahiu deduce inoltre nullità per mancata autonoma valutazione in ordine all'identificazione basata su fotogrammi.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Ha richiamato i limiti del sindacato della Cassazione sui motivi di fatto e sugli apprezzamenti del giudice di merito, precisando che il controllo di legittimità si estende alla presenza di ragioni giuridicamente significative e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione. Il Tribunale di Napoli è stato ritenuto aver fornito motivazione congrua: ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, le intercettazioni tra Grasso e Di Marta che collegano l'intervento a mandato di Zippo, i fotogrammi che collocano Spahiu nei sopralluoghi e le conversazioni sul pagamento del compenso. Sulla derubricazione ex art. 393 c.p. la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che ha evidenziato la progressione criminosa e la partecipazione di soggetti con finalità economiche e camorristiche; sull'aggravante del metodo mafioso ha ritenuto sufficiente il modus operandi e il contesto territoriale che rendeva percepibile la forza intimidatoria della consorteria, senza necessità di provare l'esistenza di un'associazione. Di conseguenza sono stati confermati i gravi indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)

    L'aggravante si applica quando la violenza o la minaccia assumono carattere di "metodo mafioso"; non è necessario provare l'esistenza di un'associazione, è sufficiente che l'azione evochi la forza intimidatrice di una consorteria nota nel territorio.

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    "Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico" (richiamo dalla giurisprudenza Sezioni Unite Filardo)

    La distinzione tra esercizio arbitrario e estorsione si basa sull'elemento psicologico: la prova del dolo estorsivo può desumersi da elementi esterni e dalle modalità della condotta (veemenza, intensità intimidatoria).

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Il terzo che agisca non soltanto per conto dell'altrui pretesa ma anche per un fine di profitto proprio integra concorso nell'estorsione, non mera tutela di un diritto altrui.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Il dolo di estorsione può essere ricavato da elementi esteriori idonei a manifestare la volontà costrittiva dell'agente; modalità esecutive gravi e intimidatorie sono indizi sintomatici.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (riscontri alle intercettazioni)

    Le intercettazioni tra terzi che contengono elementi accusatori nei confronti di un indagato possono avere valore probatorio diretto senza necessità di riscontro, purché il giudice ne valuti il significato con criteri di linearità logica.

  • artt. 309‑310 cod. proc. pen. (misure cautelari e riesame)

    La Cassazione non ha funzione di revisione degli elementi di fatto o della valutazione delle esigenze cautelari compiute dal giudice di merito; il suo controllo è limitato alla verifica della motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste.

  • Sezioni Unite Filardo (Cass. SS.UU. 16/07/2020 n. 29541 e successivi richiami)

    "Le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario"

    La giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione tra estorsione ed esercizio arbitrario dipende dall'elemento psicologico ricostruito con dati esteriori; modalità violente o intimidatorie possono indicare dolo estorsivo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2 n. 34786 del 31/05/2023)

    Per l'aggravante del "metodo mafioso" può essere sufficiente la percezione, anche ipotetica, da parte della vittima della provenienza mafiosa dell'azione e il contesto territoriale in cui la consorteria è radicata.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato: essa verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, non riconsidera il merito probatorio.
  • Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta nei confronti di un indagato senza bisogno di riscontri formali, purché il giudice valuti il loro significato con criteri di linearità logica e non estrapoli elementi fuori contesto.
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni la valutazione si basa sull'elemento psicologico: modalità esecutive particolarmente violente o intimidatorie e la progressione criminosa sono indizi sintomatici del dolo estorsivo.
  • Il terzo che interviene per conto di un presunto titolare del diritto integra il reato di concorso nell'estorsione quando agisce anche per un fine di profitto personale (es. promessa o ottenimento di compenso); se agisce esclusivamente per esercitare il diritto altrui può rientrare nell'art. 393 c.p.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede la prova di un'associazione: è sufficiente che la condotta presenti caratteristiche o rimandi all'efficacia intimidatoria tipica della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali in cui tale potere è noto.
  • Fotogrammi, sopralluoghi documentati e conversazioni sugli esecutori e sui pagamenti possono concorrere a formare un quadro indiziario forte, idoneo a giustificare misure cautelari quando la motivazione del giudice è congrua.

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