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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2024.

Giustizia amministrativa202501804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la perdurante inottemperanza del Ministero alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro. Dal testo emerge che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce la decisione favorevole del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato, la notificazione e l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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