Sentenza n. 680/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la perdurante inottemperanza del Ministero alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro. Dal testo emerge che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce la decisione favorevole del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato, la notificazione e l'inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →