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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26617/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in appello per fatti ricondotti alla rapina, rispetto al quale la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo ha censurato la declaratoria di inammissibilità di atti difensivi depositati prima di due udienze di appello, sostenendo che si trattasse di semplici memorie ex art. 121 c.p.p. e non di motivi nuovi, e che il giudice avrebbe dovuto esaminarli perché connessi alle questioni già devolute. Con il secondo ha contestato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., basata su una consulenza tecnica di parte svolta sul telefono dell’imputato, che secondo la difesa avrebbe introdotto prove nuove e decisive. Con il terzo ha lamentato il travisamento e l’omessa valutazione di un documento, in particolare una fattura relativa all’acquisto di un pianoforte, che avrebbe corroborato la versione difensiva circa una trattativa commerciale e inciso anche sull’elemento soggettivo del reato. Con il quarto ha dedotto travisamento della prova dichiarativa e documentale in relazione ai presunti pregressi contatti tra l’imputato e gli esecutori della rapina, sostenendo che le dichiarazioni rese e i tabulati telefonici fossero stati letti in modo distorto. Con il quinto ha denunciato ulteriore travisamento e illogicità per il mancato apprezzamento di risultanze tecniche e dichiarative che, a suo dire, avrebbero dimostrato lo spostamento del luogo dell’incontro e l’assenza di consapevole partecipazione dell’imputato al progetto criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla mancata considerazione delle memorie, chiarendo che gli atti depositati introducevano questioni nuove e quindi soggette al termine dei motivi nuovi, non al regime delle memorie difensive. Ha inoltre giudicato corretta la decisione della Corte di appello di negare la rinnovazione dell’istruttoria, perché la consulenza di parte non era stata ritenuta decisiva né supportata da dati oggettivi idonei a collegare l’utenza telefonica al soggetto indicato. Quanto ai motivi sulla prova documentale, sulle dichiarazioni dell’imputato, sui tabulati telefonici e sulla consulenza tecnica, la Cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione impugnata non presentava manifesta illogicità né travisamenti macroscopici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 121 c.p.p.

    La memoria difensiva può soltanto sviluppare, illustrare o approfondire questioni già comprese nei motivi di impugnazione; se introduce questioni autonome costituisce motivo nuovo.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    I motivi nuovi sono soggetti al termine decadenziale previsto per la loro proposizione.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti; il suo diniego è sindacabile solo nei limiti della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. d) e e), c.p.p.

    Le censure su violazione di legge e vizio di motivazione sono scrutinabili nei limiti del controllo di legittimità, non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza sulla compressione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza sul giusto processo e sul contraddittorio.

Massime di principio

  • La memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. non può ampliare il thema decidendum con nuove questioni di fatto o di diritto; se lo fa, l’atto va trattato come motivo nuovo e soggetto alla relativa decadenza.
  • La rinnovazione dell’istruttoria in appello è rimedio eccezionale: il giudice la dispone solo quando ritenga non sufficiente il compendio probatorio già acquisito e la prova richiesta non può essere pretesa come automatica.
  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla mancata rinnovazione istruttoria riguarda la coerenza della motivazione del diniego, non la concreta persuasività o utilità della prova invocata.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in presenza di una macroscopica difformità tra il contenuto reale dell’atto/prova e quello recepito in motivazione, non quando si prospetta una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • La censura di omessa valutazione di un documento è rilevante solo se il documento è realmente decisivo, cioè capace, da solo o insieme agli altri elementi, di incidere in modo apprezzabile sulla tenuta del ragionamento decisorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando il ricorrente si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti o della credibilità delle fonti di prova.
  • Per dedurre utilmente un vizio motivazionale occorre evidenziare un’illogicità evidente e percepibile ictu oculi, non una semplice divergenza interpretativa rispetto alle acquisizioni processuali.
  • Quando la motivazione d’appello dia conto in modo coerente di una pluralità di elementi convergenti, la critica che isola singoli passaggi o singole prove senza misurarsi con l’impianto complessivo è destinata a rimanere inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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