Cassazione Penale, Sentenza n. 7798/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 108, 175, 178 lett. c) e 182, comma 2, cod. proc. pen.), per aver rigettato, nell'udienza del 22/06/2021, la richiesta di rinvio e la richiesta di rimessione in termini presentate dal difensore sostituto, nominato con mandato fideiussorio depositato via PEC il 18/06/2021 (quattro giorni prima dell'udienza). Il ricorrente ha sostenuto che la tardiva nomina del nuovo difensore ha impedito la piena conoscenza degli atti e dei motivi di impugnazione, violando il diritto di difesa e giustificando la rimessione in termini per chiedere la trattazione orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e privo di indicazione delle ragioni addotte dalla Corte d'appello per il rigetto delle istanze, nonché privo della dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla difesa. Ha confermato il principio per cui il mandato del difensore precedente mantiene efficacia fino alla scadenza del termine a difesa (artt. 107 e 108 c.p.p.), per cui il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di rinvio del difensore subentrante. Quanto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la Corte ha ritenuto che la nomina tardiva del nuovo difensore costituisce una scelta del ricorrente e non una "causa di forza maggiore" idonea a giustificare la rimessione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il mandato del difensore precedente resta efficace fino alla decorrenza del termine a difesa; perciò il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di rinvio proposta dal difensore subentrante nominato tardivamente
La rimessione in termini richiede una causa di forza maggiore oggettiva e assoluta; la nomina tardiva del difensore per scelta dell'imputato non integra tale causa e quindi non giustifica la restituzione nel termine decadenziale
art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Consente, nell'ambito delle disposizioni emergenziali indicate, la trattazione e decisione in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la Corte territoriale ha proceduto secondo tali modalità
Principio collegato all'art. 108: il difensore nominato in via precedente mantiene efficacia del mandato fino all'esaurimento del termine a difesa
Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di comminare una somma alla Cassa per le ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere precisi: è necessario indicare le ragioni concrete contestate alla decisione impugnata per consentire la verifica del nesso logico tra deduzioni e decisione.
- La mera nomina tardiva di un nuovo difensore non determina automaticamente la lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare un pregiudizio concreto e non generico derivante dall'impossibilità di esercitare le facoltà difensive.
- Il mandato del difensore precedente conserva efficacia fino alla scadenza del termine a difesa; pertanto il giudice può respingere richieste di rinvio avanzate dal difensore subentrante se il precedente difensore poteva ancora agire nei termini.
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è ammessa solo per cause di forza maggiore oggettive e non per scelte volontarie dell'imputato (es. scelta tardiva del difensore).
- Per evitare il rigetto di istanze difensive presentate dal nuovo difensore, è opportuno nominare tempestivamente il difensore sostituto e documentare in modo specifico ogni concreto pregiudizio derivante dalla tardiva nomina.
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