Cassazione Civile, Ordinanza n. 26838/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
Un risparmiatore aveva convenuto in giudizio la società emittente chiedendo il rimborso di due buoni postali fruttiferi emessi nel 1987, per la differenza tra i tassi di interesse indicati sul titolo e quelli effettivamente corrisposti al momento della riscossione secondo le tabelle del d.m. 13 giugno 1986. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il debito si fosse estinto per pagamento integrale di quanto dovuto e che, in base alla corretta qualificazione dei buoni e alla disciplina applicabile, per il ventunesimo-trentesimo anno dovessero valere i tassi previsti dal d.m. 13 giugno 1986. Nel ricorso per cassazione il risparmiatore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218, 1223, 1337, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse implicitamente escluso la possibilità di condannare l'emittente al risarcimento del danno derivante dalla condotta decettiva del collocatore in assenza di appello incidentale; 2) violazione dell'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 e dell'art. 173 d.P.R. 156/1973, assumendo che il timbro apposto sui buoni modificasse i rendimenti solo per i primi venti anni e non anche per l'ultimo decennio, rimasto invariato. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, prospettando, in caso di accoglimento del ricorso principale, eccezioni di difetto di legittimazione e di giurisdizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale da parte del ricorrente, intervenuta per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione dopo un precedente intervento della Corte sulla medesima questione. Ha altresì preso atto della rinuncia della società al controricorso e al ricorso incidentale. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate per giusti motivi, considerato che entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta responsabilità per inadempimento o condotta decettiva, ma non oggetto di una decisione di merito nel provvedimento di estinzione.
Richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile, senza statuizione di merito della Corte nel provvedimento.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della responsabilità precontrattuale o della condotta scorretta del collocatore, senza decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente come canone di correttezza, senza valutazione decisoria nel merito.
Richiamato dal ricorrente come canone di buona fede nell'esecuzione, senza statuizione di merito.
art. 5 d.m. 13 giugno 1986
Richiamato quale disciplina dei tassi applicabili ai buoni postali fruttiferi, ma la Corte non ha deciso nel merito per effetto della rinuncia.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non conformità della disciplina applicata ai titoli, senza esame di merito nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi, il giudizio di cassazione si estingue e la Corte non pronuncia sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione per giusti motivi.
- La rinuncia al ricorso principale determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inutilità di esaminare anche il ricorso incidentale condizionato, ove anch'esso venga rinunciato.
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