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Ordinanza

Ordinanza n. 780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00070/2026, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Caserta in data 22/07/2025 e notificato il successivo 23/11/2025, con il quale la stessa disponeva il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 28/10/2024, e il ritiro dell'assicurata n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il ritiro dell'assicurata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego della Questura era fondato sulla presunta contraffazione della dichiarazione di ospitalità resa dal datore di lavoro, secondo gli accertamenti della Questura e i sopralluoghi del Comune. L'appellante ha contestato, tra l'altro, il difetto di istruttoria, evidenziando che gli accertamenti e le informative di reato riguardavano un indirizzo diverso da quello indicato nel modello 209 quale recapito in Italia per la richiesta del permesso di soggiorno; l'indirizzo oggetto degli accertamenti era stato indicato soltanto come recapito per eventuali comunicazioni. È stata inoltre rilevata la non imputabilità al lavoratore della dichiarazione di ospitalità eventualmente contraffatta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto, in sede di cognizione sommaria, assistita da sufficienti elementi di fondatezza la censura di difetto di istruttoria, poiché gli accertamenti posti a fondamento del diniego sembravano riferirsi a un indirizzo diverso da quello dichiarato dall'interessato come recapito ai fini della domanda di permesso di soggiorno. Ha ritenuto inoltre sussistente il periculum in mora, ravvisandolo nella condizione di precarietà determinata dal diniego del titolo di soggiorno. Per l'effetto, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, ordinando la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris del difetto di istruttoria quando il provvedimento amministrativo si fonda su accertamenti relativi a fatti o luoghi diversi da quelli pertinenti alla domanda e alla posizione dell'interessato.
  • Il diniego del permesso di soggiorno può integrare un periculum in mora quando determina, per lo straniero, una situazione concreta di precarietà giuridica e personale.
  • Quando gli elementi posti a fondamento del diniego riguardano una dichiarazione resa dal datore di lavoro e non direttamente imputabile al lavoratore, tale circostanza può concorrere nella valutazione cautelare della fondatezza della pretesa, unitamente alla verifica della correttezza dell'istruttoria amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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