Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, aveva accolto l'istanza di Lombardi avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 10/11/2017. Il sequestro aveva riguardato documentazione e supporti informatici riconducibili alla societa Ercav srl e apparecchiature nella disponibilita anche di Lombardi; dalla P.G. era stata estratta una copia forense e alcuni beni erano stati restituiti senza pregiudizio delle copie informatiche. Il Tribunale aveva ritenuto il sequestro viziato per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalita. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza per presunta carenza di interesse del ricorrente al riesame (richiamando le Sezioni Unite Andreucci) e per erroneità del mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza (Rizzo, Andreucci, Massaria) che richiede un interesse concreto, attuale e specifico per impugnare sequestri di dati informatici dopo estrazione di copie, ma ha affermato che nel caso concreto il Tribunale di Bari correttamente aveva accertato l'esistenza di tale interesse: il Tribunale conosceva il materiale sequestrato ed era presente la disponibilita esclusiva di smartphone/tablet riconducibili a Lombardi, strumenti che per loro natura raccolgono dati personali e riservati, per cui l'interesse al riesame poteva essere ritenuto concreto. Inoltre la Corte ha confermato che l'atto di sequestro deve essere motivato e proporzionato e che la mera restituzione del supporto non esclude automaticamente l'interesse al gravame.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    artt. 258, 262, 324, 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dal Procuratore per sostenere inammissibilita per carenza di interesse e per censurare il mezzo di impugnazione; la Corte ha valutato il ricorso alla luce di questi artt. in combinazione con la giurisprudenza consolidata sul sequestro di supporti informatici, ritenendo comunque che l'interesse non possa essere presunto ma debba essere concreto e valutabile.

  • Sentenza Sez. 6 n. 24617 del 24/02/2015 (Rizzo)

    Ha affermato che la copia dei dati informatici e il loro trattenimento possono mantenere una privazione del bene e dunque un interesse al riesame; principio richiamato per definire la natura dei dati e della loro disponibilita.

  • Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)

    Ha stabilito che l'interesse all'impugnazione del sequestro di supporti informatici permane anche dopo la restituzione del supporto se il valore del dato e la sua disponibilita esclusiva risultano lesi; pero l'interesse deve essere concreto, specifico e dimostrabile con elementi univoci, non bastano allegazioni generiche.

  • Sezioni Unite n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Ribadisce il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e valutabile in funzione del vantaggio che l'impugnazione potrebbe procurare.

  • Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

    Saber c. Norvegia, 17/12/2020, n. 459/18

    Sottolinea che il sequestro di uno smartphone e l'estrazione dei dati costituiscono un'ingerenza nel diritto alla corrispondenza e alla vita privata (art. 8 CEDU), fatto che rafforza la tutela dell'interesse del proprietario o utilizzatore esclusivo alla disponibilita dei dati.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un sequestro di supporti informatici dopo estrazione di copie non e automaticamente escluso dalla restituzione degli originali: puo sussistere se sussiste una lesione della disponibilita esclusiva del patrimonio informativo.
  • Perche l'impugnazione sia ricevibile, l'interesse deve essere concreto, attuale, specifico e valutabile oggettivamente; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice del riesame o dell'impugnazione puo valutare direttamente il materiale sequestrato se dagli atti risulta cosa e' stato copiato; in tali casi e' gia possibile ritenere l'interesse sussistente senza ulteriori dimostrazioni formali.
  • La natura del dispositivo e il tipo di dati raccolti sono rilevanti: smartphone e tablet, destinati a contenere dati personali, rafforzano la presunzione di interesse alla disponibilita esclusiva rispetto a dispositivi con files di natura generica o di sistema.
  • Il provvedimento di sequestro deve riportare motivazione specifica (condotta ipotizzata, beni da sequestrare, nesso tra beni e reato, ragioni del vincolo reale) e rispettare il principio di proporzionalita; mancanze in tali elementi possono rendere il sequestro viziato.
  • In fase di impugnazione valutare e documentare: a) la qualita e la proprieta o disponibilita esclusiva del dispositivo; b) la presenza di dati personali o riservati; c) l'eventuale pregiudizio concreto derivante alla sfera giuridica dall'indisponibilita o dalla circolazione dei dati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.