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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21509/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che l'accettazione della rinuncia esonera dalla statuizione sulle spese. Il provvedimento è stato adottato in forma di ordinanza, anche se la causa era stata trattata in pubblica udienza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da due giudizi riuniti aventi a oggetto, da un lato, l'accertamento dell'assenza di diritti reali o di servitù sul terrazzo prospiciente un edificio e, dall'altro, la validità ed efficacia di disposizioni testamentarie che una parte assumeva integrare una sostituzione fedecommissaria o attribuire in modo inefficace diritti successivi su porzioni dell'immobile. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la validità del testamento olografo, escluso diritti dei convenuti sul terrazzo e condannato costoro a cessare le turbative. In appello la decisione era stata confermata. Dopo un primo ricorso per cassazione, accolto solo sul terzo motivo con rinvio, la corte del rinvio aveva invece accertato l'esistenza, in favore dell'appartamento al terzo piano, di una servitù di passaggio a carico dell'immobile delle attrici e dei loro aventi causa, da esercitarsi tramite la scala centrale che dal terrazzo del primo piano conduceva all'unità immobiliare. Avverso tale sentenza i proprietari dell'immobile hanno proposto un nuovo ricorso per cassazione con una censura unitaria; i controricorrenti hanno resistito. Prima della decisione è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; l'accettazione della rinuncia esonera la Corte dalla pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • Anche all'esito di pubblica udienza, la declaratoria di estinzione per rinuncia può essere resa con ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieProprietàServitùTestamentoImpugnazioni
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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