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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21456/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio di ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha liquidato le spese per il giudizio di ottemperanza, per il ricorso per cassazione e per il giudizio di rinvio in importi complessivi molto inferiori a quelli richiesti nella nota spese depositata dalla parte vittoriosa, senza distinguere analiticamente le fasi processuali e senza spiegare le ragioni della riduzione. Il ricorrente ha censurato tale liquidazione deducendo: (i) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 4 del d.m. 55/2014, per avere il giudice ridotto oltre metà i parametri medi e disatteso la nota spese senza motivazione; (ii) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, delle tabelle allegate e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere liquidato complessivamente per grado senza distinguere le fasi, rendendo impossibile il controllo della correttezza della liquidazione e risultando comunque importi inferiori ai minimi. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi e ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse liquidato i compensi in modo non conforme ai principi applicabili: doveva motivare la riduzione rispetto alla nota spese, procedere per singole fasi, indicare il decreto ministeriale ratione temporis applicabile e non scendere sotto i valori minimi inderogabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è fondata sul rilievo che la liquidazione delle spese effettuata dal giudice del rinvio era priva di adeguata motivazione, non suddivisa per fasi, non conforme ai parametri ministeriali e, in ogni caso, inferiore ai minimi applicabili; inoltre, il giudice avrebbe dovuto applicare il d.m. vigente al tempo dei relativi giudizi (d.m. 37/2018 per l'ottemperanza e d.m. 147/2022 per cassazione e rinvio).

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

    È il parametro formale dei motivi dedotti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese devono essere liquidate secondo la regola della soccombenza, nel rispetto dei criteri normativi e motivazionali applicabili.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale parametro della liquidazione delle spese processuali.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    La liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri ministeriali e, in assenza di diversa convenzione, non può scendere sotto i minimi inderogabili.

  • tabelle allegate al d.m. 55/2014

    Le tabelle devono essere seguite anche con riferimento alla distinzione delle fasi processuali, per consentire il controllo della liquidazione.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della decisione deve essere esistente e idonea, anche in tema di spese.

  • art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere concisa o succinta, purché comprensibile e logica.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è costituzionalmente garantita.

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia sulle spese deve rimanere entro il perimetro del thema decidendum.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Indicato come decreto applicabile al giudizio di ottemperanza, in quanto vigente ratione temporis.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Indicato come decreto applicabile al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio, in quanto vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa deposita nota specifica delle spese, il giudice non può liquidare in modo globale e in misura inferiore senza dare adeguata motivazione delle voci eliminate o ridotte, così da consentire il controllo di legittimità.
  • La motivazione sulle spese può essere sintetica, ma deve comunque esporre in modo intelligibile le ragioni fattuali e giuridiche della liquidazione; non è necessario rispondere punto per punto a ogni singola voce della nota spese.
  • La liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri ministeriali deve rispettare i minimi inderogabili, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • Nel processo tributario e, in generale, nella liquidazione delle spese di lite, il compenso va determinato per ciascuna fase del giudizio, non in modo indistinto per il solo grado, quando ciò sia necessario a verificare la correttezza dell'applicazione delle tabelle.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve applicare i parametri tariffari vigenti al tempo del giudizio al quale le spese si riferiscono, senza applicare automaticamente i decreti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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