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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04087/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure svolte non rientrassero tra quelle consentite contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. Ha disposto la definizione in procedura semplificata e non partecipata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della corte di appello emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto censure concernenti il difetto di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e la mancata verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono ammissibili soltanto le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della sentenza rispetto al contenuto dell'accordo, mentre non sono proponibili contestazioni sulla motivazione in punto di responsabilità o sulla verifica delle cause di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata

  • art. 129 c.p.p.

    la doglianza sulla mancata verifica delle cause di non punibilità è considerata inammissibile nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure che incidano sulla validità dell'accordo processuale o sulla conformità della decisione al contenuto concordato.
  • Non sono deducibili, in tale sede, doglianze relative al difetto di motivazione sulla responsabilità penale o alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., se estranee ai limiti oggettivi del controllo consentito sul concordato.
  • Quando il ricorso è inammissibile perché proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararlo con rito semplificato e senza partecipazione delle parti, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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