Cassazione Penale, Ordinanza n. 17385/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è stato ritenuto non ammissibile perché formulato in termini generici e sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che la doglianza contestava in modo complessivo e cumulativo l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate in appello e già adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata. La motivazione richiamata dalla Corte d'appello spiegava che il conto indicato come 'beneficiario' era stato aperto poco prima dell'operazione illecita mediante l'utilizzazione di documenti identificativi intestati all'imputato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e critico rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera contestazione globale dell'affermazione di responsabilità non è sufficiente.
- Quando la sentenza di merito abbia già spiegato in modo adeguato le ragioni della decisione, la ripetizione delle stesse doglianze in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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