Cassazione Penale, Sentenza n. 09837/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che, in sede di rinvio disposto da questa Corte, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo unico denunciato era la violazione degli artt. 274 e 285 cod. proc. pen.: a parere della difesa il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare indici di rischio di recidiva nonostante il ricorrente fosse formalmente incensurato (con una sola sentenza di non punibilità per tenuità del fatto) e non avrebbe motivato adeguatamente l'inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico (braccialetto).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame adeguata: la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari alla luce della personalità del ricorrente (impulsività, aggressione ai pubblici ufficiali), delle pendenze giudiziarie per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti commessi in un arco temporale significativo (2018-2025) e dei contatti con ambienti criminali. La Corte ha inoltre osservato che gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, avrebbero dovuto essere scontati nello stesso comune in cui sono stati commessi i fatti e sarebbero risultati insufficienti a tutela della collettività. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza dispone l'invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma, richiamata nella censura, attiene alla motivazione delle decisioni in materia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazioni specifiche e adeguate in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari nel caso concreto
La norma, evocata nella doglianza, riguarda le decisioni sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari siano state sufficientemente comprovate e motivate dal giudice del riesame
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria secondo quanto previsto da tale disposizione
Massime di principio
- La sola incensuratezza del soggetto non esclude l'applicazione della custodia cautelare se emergono pendenze giudiziarie, condotte violente o elementi che comprovano la pericolosità sociale.
- Il giudice deve motivare in modo specifico e concreto perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) siano inidonee: è necessario spiegare per quali ragioni il soggetto non sarebbe in grado di rispettarne le prescrizioni o per quali rischi la collettività non sarebbe tutelata.
- Atti aggressivi verso pubblici ufficiali e una serie di fatti reato commessi in un arco temporale significativo costituiscono indici forti di pericolosità che possono giustificare la custodia in carcere.
- Il controllo elettronico non è automaticamente idoneo: la sua efficacia va valutata rispetto al contesto territoriale e alle esigenze di tutela della collettività; se la misura domiciliare implicherebbe la permanenza nello stesso luogo in cui sono stati commessi i reati, ciò può ridurne l'idoneità.
- Se la motivazione del giudice del riesame è adeguata e risponde alle censure difensive, la Cassazione rigetta il ricorso; in assenza di adeguata motivazione la sentenza può essere annullata e rinviata.
- L'onere di contestare efficacemente la motivazione spetta al ricorrente: deduzioni generiche non sono sufficienti a mostrare la carenza motivazionale quando il giudice ha esposto circostanze concrete a sostegno della misura cautelare.
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