Cassazione Penale, Sentenza n. 7410/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 606, comma 3-bis c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Vibo Valentia per un nuovo esame. La Corte ha inoltre osservato che le pronunce richiamate dal Tribunale si riferivano all'art. 603, comma 3 c.p.p., norma diversa e quindi non applicabile alla fattispecie.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. Il Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato la pronuncia di assoluzione del Giudice di pace ritenendo attendibile la testimonianza della persona offesa e dichiarando Andrei Florin responsabile del reato di percosse, ma senza disporre la rinnovazione dell'istruzione nonostante la richiesta del Pubblico Ministero. Si censura dunque che, trattandosi di appello del PM per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 606, comma 3-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 3-bis cod. proc. pen.
«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»
Obbligo per il giudice d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando il pubblico ministero impugna una proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa; il mancato rispetto di tale previsione comporta vizio di motivazione e annullamento
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per specifiche nullità o vizi di motivazione; qui è stato invocato per denunciare la mancata rinnovazione dell'istruzione
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Norma diversa citata in giurisprudenza: riguarda altre ipotesi di rinnovazione dell'istruzione; non è applicabile alla fattispecie di appello del pubblico ministero per valutazione della prova dichiarativa
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Previsione procedurale sulla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; utilizzata per il preciso svolgimento del procedimento davanti alla Corte
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 606, comma 3-bis c.p.p.).
- La rinnovazione dell'istruzione è essenziale quando la decisione di appello si fonda su una diversa valutazione della testimonianza o di altra prova dichiarativa rispetto al giudice di primo grado; l'omissione configura vizio di motivazione suscettibile di annullamento.
- Non è corretto richiamare norme o giurisprudenza relative a disposizioni diverse (es. art. 603, comma 3) per giustificare la mancata rinnovazione quando la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 606, comma 3-bis.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente impugnare la sentenza per cassazione denunciando la mancata rinnovazione dell'istruzione; se il vizio è accertato la Corte annullerà con rinvio per un nuovo giudizio.
- La presenza di una parte civile o la richiesta di condanna delle spese da parte di quest'ultima non elimina l'obbligo procedurale del giudice d'appello di rinnovare l'istruzione quando la norma lo impone.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →