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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28440/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con cui l'Agenzia aveva recuperato IVA ritenendo imponibili alcune fatture emesse verso un soggetto spagnolo (Magneto Latex S.L.) perché il numero identificativo IVA del destinatario non risultava nel VIES; l'Agenzia deduceva che mancasse la prova che il cessionario fosse soggetto passivo IVA e quindi che le operazioni fossero intracomunitarie non imponibili

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'esenzione per cessioni intracomunitarie si fonda su requisiti sostanziali (trasferimento del potere di disporre come proprietario, prova della spedizione/trasporto e che il bene abbia lasciato il territorio nazionale) e non può essere negata esclusivamente per la mancata iscrizione al VIES o per l'assenza del numero IVA, salvo che emergano indizi seri di frode. La Corte territoriale aveva accertato che i dati identificativi nelle fatture erano esatti e corrispondevano alla "Magneto Latex" risultante dal "Registro Mercantil de Madrid", e che non vi erano elementi di frode; pertanto Masterflex aveva adempiuto l'onere probatorio e l'esenzione era corretta. Spese del giudizio di legittimità compensate integralmente

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427), artt. 41, 46, 50

    Richiamati dall'Agenzia come base normativa nazionale per le operazioni intracomunitarie; la Corte rileva che l'applicazione dell'esenzione non può essere subordinata a requisiti meramente formali previsti a livello nazionale quando i requisiti sostanziali sono dimostrati

  • Direttiva IVA (art. 138, par. 1)

    Interpretata alla luce della giurisprudenza UE: l'esenzione per le cessioni intracomunitarie dipende dai requisiti sostanziali (trasporto, trasferimento del potere) e non dall'adempimento di formalità come l'iscrizione al VIES; l'esenzione può essere negata solo se sussistono seri indizi di frode

  • Corte di Giustizia UE, sent. Mecsek-Gabona (6 settembre 2012)

    Utilizzata per affermare che l'esenzione richiede prova del trasferimento del potere e della spedizione/trasporto del bene fuori dallo Stato membro di cessione

  • Corte di Giustizia UE, sent. EuroTyre (9 febbraio 2017)

    Conferma che la mancata iscrizione al VIES o l'assenza di un numero IVA non sono, di per sé, ostativi all'esenzione in presenza dei requisiti sostanziali, salvo frode

  • Corte di Giustizia UE, sent. Pleickl (20 ottobre 2016)

    Riafferma i principi secondo cui requisiti formali non devono compromettere il diritto all'esenzione se sussistono le condizioni materiali

  • Giurisprudenza di legittimità italiana (varie ordinanze: Cass. ord. 26 maggio 2021 n.14554; 13 maggio 2021 n.12822; Cass. 15 ottobre 2018 n.25651)

    Richiamate come orientamento che non esclude l'esenzione per il solo difetto di formalità e che sottolineano la necessità di indizi di frode per negare l'esenzione

  • Cassazione (ord.) 28357/2013; Cass. 28 novembre 2014 n.25332; Cass. ord. 22 settembre 2014 n.19959

    Principi processuali: la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale; richiamate per delimitare il controllo della Cassazione

Massime di principio

  • L'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie dipende principalmente da requisiti sostanziali: trasferimento del potere di disporre del bene e prova che il bene sia stato effettivamente spedito/trasportato in un altro Stato membro
  • La mancanza di un numero IVA valido nel VIES o l'assenza di iscrizione al VIES non impediscono automaticamente il riconoscimento dell'esenzione, se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali e non sussistono indizi seri di frode
  • Spetta al venditore fornire la prova documentale delle condizioni materiali (documenti di trasporto, conferme del destinatario, registrazioni commerciali del cessionario, pagamenti concordi, ecc.); una volta fornita, la contestazione dell'Amministrazione richiede indizi concreti di frode per essere accolta
  • In presenza di elementi che fanno sorgere seri sospetti di frode (destinatario inesistente, mancanza totale di prove di trasporto, circuiti di interposizione fraudolenta, pagamenti anomali) l'esenzione può essere negata anche se alcune formali condizioni sono rispettate
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sono difficilmente riesaminabili in Cassazione: pertanto in caso di contenzioso è cruciale documentare compiutamente le operazioni già in primo grado

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