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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34785/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione per il pagamento del corrispettivo residuo dei lavori svolti presso l'immobile della committente, la quale proponeva opposizione e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, riconosceva un credito dell'impresa per lavori eseguiti, ma accoglieva anche la domanda risarcitoria della committente per la mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti elettrico e idraulico. In appello l'impresa contestava soprattutto l'esistenza del danno, deducendo che le certificazioni erano state prodotte e che comunque non vi era prova di un pregiudizio risarcibile; la Corte d'appello riduceva il danno e il credito residuo, compensando le somme. La committente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 167 e 183, comma 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su elementi istruttori non ritualmente acquisiti e in contrasto con le risultanze della c.t.u.; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo ante causam e sulle relative spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la Corte d'appello, pur affermando la tardività della produzione delle certificazioni di conformità, aveva poi valorizzato l'esistenza di tali certificazioni e il fatto che fossero già state predisposte, fondando così la decisione su un elemento istruttorio non ritualmente introdotto e senza corretta considerazione del parametro del danno effettivamente patito per la mancata o ritardata consegna delle certificazioni. Ha accolto anche il secondo motivo per omessa pronuncia: la sentenza d'appello non aveva deciso sulla domanda relativa al rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo e sulla relativa censura in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    "Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 167 e 183, comma 5, c.p.c."

    È stato richiamato come vizio denunciabile in cassazione per censurare una motivazione che si pone in contraddizione con gli elementi istruttori o che utilizza prove non ritualmente introdotte.

  • art. 115 c.p.c.

    "esige che il giudice di merito fondi il proprio convincimento sulle prove fornite dalle parti"

    Il giudice deve decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite; non può fondare il convincimento su elementi non introdotti validamente nel giudizio.

  • art. 167 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle difese e delle preclusioni istruttorie, a supporto della tardività della produzione documentale.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    "avrebbero dovuto essere depositate con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ."

    Le dichiarazioni di conformità avrebbero dovuto essere prodotte nel rispetto delle preclusioni istruttorie previste nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata decisione sulla domanda di rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo integra omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 7 d.m. 22 gennaio 2008, n. 37

    "devono essere consegnate una volta terminati i lavori"

    Le certificazioni di conformità degli impianti devono essere consegnate al termine dei lavori; il danno da mancata consegna va misurato in relazione al pregiudizio effettivo derivante da omissione o ritardo.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudice di merito non può fondare la decisione su documenti o elementi istruttori non ritualmente introdotti, poiché il convincimento deve derivare dalle prove tempestivamente offerte dalle parti.
  • Quando si discute del danno derivante dalla mancata consegna di certificazioni tecniche dovute dall'appaltatore, il risarcimento va parametrato al pregiudizio effettivamente subito dal committente: se la documentazione è soltanto tardiva, il danno può essere limitato al ritardo; se manca del tutto, può coincidere con il costo necessario per ottenerla altrove; solo se l'opera non è idonea a conseguire le certificazioni il danno può estendersi al costo dei lavori o a un pregiudizio più ampio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere valorizzata in modo apodittico se la sua conclusione viene utilizzata in contrasto con gli accertamenti in essa contenuti o con il dato che l'ausiliario ha escluso la regolare emissione della documentazione dovuta.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello relativo al rimborso di spese processuali o di fase anticipata integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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