Ordinanza n. 74/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera di Giunta Comunale n. 20 del 20/2/2019 avente ad oggetto: esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 2352 del 2007 a seguito di ingiunzione di demolizione n. 3 del 08.02.1996. Autorizzazione a procedere; - dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 25/3/2019, prot. n. 1399;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di autorizzazione a procedere all’esecuzione di una sentenza mediante demolizione e ordinanza di demolizione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 20 del 20 febbraio 2019, avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato mediante autorizzazione a procedere rispetto a una precedente ingiunzione di demolizione, nonché l’ordinanza di demolizione n. 7 del 25 marzo 2019. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. La ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto che il Comune depositi, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., una dettagliata relazione aggiornata sui fatti oggetto del contenzioso, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione, nel più breve tempo possibile. L’ordinanza è quindi interlocutoria e dispone esclusivamente incombenti istruttori.
Norme richiamate
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del giudizio
La disposizione è utilizzata dal TAR per ordinare all’amministrazione intimata la produzione di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e alla decisione della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per la decisione, il giudice può ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione aggiornata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione.
- L’ordinanza che dispone il deposito di una relazione amministrativa e di documentazione non definisce la domanda di annullamento e ha natura meramente istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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