Cassazione Penale, Sentenza n. 02938/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca del profitto) della somma di euro 375.960,00 rinvenuta in una cassetta di sicurezza nello stabilimento di Eurometal S.p.a. Le censure dedotte riguardano: (i) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Antonio Quartucci alla Guardia di Finanza per inesistenza delle garanzie difensive (artt. 63, 191 c.p.p., e correlati), con contestuale censura sulla diversa trascrizione testuale delle dichiarazioni nell'ordinanza impugnata rispetto al decreto del GIP; (ii) violata o erroneamente applicata la disciplina relativa alla determinazione e alla confiscabilità del profitto del reato fiscale (art. 2 e art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che la somma sarebbe invece costituita da risparmi personali dei ricorrenti e non da incassi societari; (iii) carenza di motivazione circa la riconducibilità della somma all'attività societaria e circa il periculum in mora/il rischio di dispersione nonché mancata indicazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza del vincolo; (iv) nullità della perquisizione e del relativo sequestro per mancata preventiva autorizzazione ex art. 52 D.P.R. n. 63/1972 e per mancata redazione del verbale di perquisizione ex art. 352 c.p.p.; (v) illegittimità dell'operato della Guardia di Finanza, che avrebbe agito come polizia amministrativa tributaria eludendo la disciplina delle indagini penali e procedendo a interrogatori irregolari.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in larga parte, generici o attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che, con riferimento ai profili giuridici sollevati, non fosse configurabile una palese violazione di legge idonea a fondare il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. La Corte ha confermato i rilievi del Tribunale del riesame: la somma era stata trovata durante attività di verifica della Guardia di Finanza su rapporti con soggetti a rischio fiscale; Antonio Quartucci aveva dichiarato che si trattava di incassi in contanti della società; il mastrino di cassa non riportava somme corrispondenti; il consulente fiscale non aveva comunicato incassi in contanti successivi all'ultimo aggiornamento; i ricorrenti non produssero prove concrete a sostegno della tesi dei risparmi personali; la ricostituzione di somme così ingenti in tempi brevi dopo il furto era ritenuta implausibile; la situazione aziendale e l'uso di contante erano ritenuti sintomatici di voler sottrarre operazioni all'imposizione fiscale e di un rischio effettivo di dispersione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul limite del sindacato in Cassazione (solo per violazione di legge) e ha ritenuto non valutabili in questa sede questioni fattuali non adeguatamente rappresentate nel grado di merito. Conseguentemente è stata disposta l'imputazione delle spese a carico dei ricorrenti e il versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte si è richiamata alla normativa sul reato tributario e alla nozione di profitto confiscabile: ha accettato la valutazione del giudice di merito secondo cui la somma sequestrata corrisponde sostanzialmente al risparmio d'imposta derivante dalle condotte contestate e può essere assoggettata a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente raccordato il quadro probatorio a tale causa di sequestro.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che contro le ordinanze adottate ai sensi di tali norme è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, con conseguente limitazione del sindacato in sede di legittimità alle sole questioni di diritto.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le attività ispettive possono trasformarsi in attività di polizia giudiziaria quando emergano indizi di reato; ciò determina l'obbligo di osservare le norme del codice, ma l'emergere degli indizi va valutato in concreto e non richiede necessariamente la prova di elementi di reità già definiti.
Riguarda le garanzie per la persona sottoposta ad accertamento: la Corte ha ritenuto che, dalla ricostruzione del Tribunale, le dichiarazioni rese da Antonio Quartucci siano state rese in un quadro in cui non risultavano ancora indizi tali da rendere inidonee le dichiarazioni, pertanto la censura sull'inutilizzabilità è questione di fatto non decisiva in sede di legittimità.
La Corte ha ricordato la distinzione tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni rese su richiesta o sollecitazione degli accertatori, rilevando che la valutazione della utilizzabilità dipende dal concreto momento in cui sono state rese e dalla presenza di indizi di reato.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla necessità di autorizzazione preventiva per perquisizioni in sede di accertamenti fiscali; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla mancata autorizzazione imponga verifiche di fatto non risolvibili in sede di legittimità senza specifiche deduzioni.
Richiesta dalla difesa la redazione del verbale di perquisizione; la Corte non ha accolto la censura in sede di legittimità, ritenendo che la questione richieda accertamenti di fatto nel merito.
Richiama l'obbligo di rapporto della polizia giudiziaria al pubblico ministero; la difesa aveva censurato l'operato della Guardia di Finanza ma la Corte ha ritenuto la questione di fatto non decisiva in questa sede.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti, poiché la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta ascrivibile a colpa.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la norma per escludere l'esame dei motivi aggiunti quando il ricorso principale sia inammissibile.
Massime di principio
- Avverso ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali (artt. 322-bis e 324 c.p.p.) il sindacato in Cassazione è limitato: è ammissibile solo per violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni probatorie sono in genere insindacabili.
- Le attività ispettive amministrative possono trasformarsi in attività di polizia giudiziaria quando emergano indizi di reato; da quel momento devono osservarsi le garanzie processuali, ma l'accertamento del momento in cui sono sorti gli indizi è questione di fatto.
- Le dichiarazioni rese nell'ambito di verifiche fiscali sono scrutinabili quanto alla utilizzabilità solo se emerge che siano state acquisite in violazione palese delle garanzie difensive; spetta alla parte interessata provare fatti idonei a determinare l'inutilizzabilità.
- Per ritenere un bene profitto confiscabile è necessario che il giudice motivi il nesso tra il valore sequestrato e il vantaggio economico derivante dal reato; tuttavia la valutazione concreta del collegamento tra somme sequestrate e attività illecita è questione di merito difficilmente riesaminabile in Cassazione.
- Le censure procedurali (es. autorizzazioni perquisitorie, verbali mancanti) possono essere decisive solo se la loro nullità è manifesta e ricorre una specifica violazione di legge; altrimenti richiedono accertamenti di fatto nel merito.
- La mera allegazione che il denaro provenga da risparmi personali non è sufficiente: la parte deve fornire elementi di prova concreti e documentali che contrastino la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
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