Sentenza del 12/02/2016 n. 2803 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, ha contestato che la CTR avesse confermato il valore finale dell'immobile ai fini INVIM al 31 dicembre 1992, pari a L. 555.000.000, senza spiegare le ragioni della decisione. La ricorrente aveva invece motivato la contestazione relativa all'imposta di registro, sostenendo che l'Ufficio aveva utilizzato per errore il moltiplicatore 100 anziché 50 della rendita catastale, errore ritenuto meramente formale dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato. Ha rilevato, anzitutto, che la doglianza relativa alla totale mancanza di motivazione avrebbe dovuto essere proposta come vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anziché come omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360, n. 5. Inoltre, il motivo non rispettava il principio di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito avesse contestato specificamente il valore INVIM di L. 555.000.000. La Corte ha quindi ritenuto possibile che tale capo della sentenza di primo grado non fosse stato impugnato e fosse ormai coperto da giudicato interno. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio consistente nella mancanza materiale della motivazione o nella nullità della sentenza deve essere dedotto come violazione delle norme processuali sulla validità della decisione, non come semplice omessa motivazione su un fatto decisivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, ma non è il corretto strumento per denunciare la totale assenza della motivazione su una parte essenziale della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mancanza materiale della motivazione su un capo decisivo può determinare la nullità della sentenza.
Impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione; la sua violazione rileva quando la motivazione sia materialmente assente o non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre deve indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali sui quali fonda la censura, specificando dove la questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- Se si denuncia la totale mancanza di motivazione su un capo della sentenza, il motivo deve essere qualificato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente invocare l'omesso esame di un fatto ex n. 5.
- In cassazione occorre dimostrare che la questione era stata effettivamente sottoposta al giudice d'appello, indicando nel ricorso l'atto processuale e il contenuto della specifica censura.
- Se una parte della decisione di primo grado non viene impugnata con un motivo specifico, essa può passare in giudicato interno e non può essere contestata per la prima volta o in modo generico in cassazione.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della valutazione estimativa: controlla soprattutto la corretta formulazione dei motivi, la completezza della motivazione e il rispetto delle regole processuali.
- Un errore formale nel calcolo o nell'indicazione del moltiplicatore catastale non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, se dal provvedimento risultano comunque comprensibili la base dell'accertamento e il valore effettivamente determinato.
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