Sentenza n. 135/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 19/04/2021, recante prot. n. m_dg.DOG.-OMISSIS-, a firma del Direttore dell'Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, notificato nella medesima data, a mezzo del quale veniva comunicata al ricorrente l'impossibilità di procedere all'assunzione come ausiliario, area I, fascia economica F1, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nell'ambito della procedura di selezione per la copertura di novantasette unità di personale disabile nel predetto profilo professionale, attivata con Avviso del 14 agosto 2019, pubblicato in G.U. del 27 agosto 2019, e disposta la esclusione dalla predetta procedura di selezione; e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dall'assunzione come ausiliario, area I, fascia economica F1, presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, nell’ambito della selezione per la copertura di posti riservati a personale disabile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia gli ha comunicato l’impossibilità di procedere alla sua assunzione e lo ha escluso dalla procedura di selezione avviata per la copertura di novantasette unità di personale disabile nel profilo di ausiliario. Il Ministero e la controinteressata hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguardava una selezione regolata dalla legge e basata su graduatorie formate secondo criteri vincolati, con sottoposizione degli interessati a una mera prova di idoneità, senza confronto comparativo diretto alla scelta del candidato migliore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Secondo il Collegio, la procedura non costituiva un concorso pubblico, ma una selezione di avviamento al lavoro nel pubblico impiego regolata da criteri vincolati. La posizione azionata era quindi qualificabile come diritto soggettivo al lavoro, non come interesse legittimo connesso all’esercizio di una potestà amministrativa concorsuale. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il TAR ha inoltre revocato il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso e ha compensato le spese di lite in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le controversie relative a selezioni di avviamento al lavoro nel pubblico impiego fondate su graduatorie formate secondo criteri vincolati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando l’amministrazione adotta un provvedimento formale di esclusione.
- Una procedura non integra un concorso pubblico quando non prevede un confronto comparativo finalizzato alla scelta del candidato migliore, ma una mera verifica dell’idoneità dell’aspirante all’assunzione secondo criteri predeterminati.
- Quando la selezione per l’accesso al pubblico impiego è regolata dalla legge, si basa su criteri vincolati e tutela una posizione qualificabile come diritto soggettivo al lavoro, la relativa controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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