Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso. In sede cautelare ha lamentato il pericolo di rimanere senza un alloggio e ha chiesto la riforma della decisione di primo grado, sostenendo implicitamente la sussistenza dei presupposti per una tutela cautelare. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di appello né individua l'atto amministrativo sostanziale oggetto della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto l'appello privo di profili di fondatezza, condividendo le argomentazioni poste dal TAR a fondamento della pronuncia reiettiva. Quanto al pericolo prospettato, relativo alla possibile mancanza di un alloggio, ha rilevato che Roma Capitale vi aveva ovviato chiedendo da un anno la presa in carico dell'interessato da parte dei servizi sociali. L'appello cautelare è stato pertanto respinto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare; il giudice ha negato la tutela cautelare ritenendo insussistente, in sede di sommaria delibazione, la fondatezza dell'appello e superato il pericolo allegato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda può essere respinta quando, all'esame sommario tipico della fase, i motivi non presentino profili di fondatezza e risultino condivisibili le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto.
  • Il pericolo di rimanere privo di alloggio può essere ritenuto adeguatamente fronteggiato, ai fini della tutela cautelare, dalla presa in carico dell'interessato da parte dei servizi sociali comunali, ove tale intervento risulti già richiesto e attivato da un periodo significativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareServizi sociali ed educativi
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.