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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32114/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2011, sostenendo che le ritenute operate dall'INPS sulla pensione erano indebite perché la pensione era già stata tassata in Francia, Stato di residenza. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina convenzionale sulle pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale; la CTR aveva invece accolto la domanda qualificando la prestazione come pensione di vecchiaia derivante da contributi lavorativi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell'art. 18 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni e sostenendo che le pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale siano imponibili anche nello Stato di erogazione, oltre che nello Stato di residenza, con applicazione del meccanismo del credito d'imposta; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS per mancata prova del perfezionamento della notifica, rilevando che l'ente non è litisconsorte necessario nel rapporto impositivo ma solo ente erogatore del reddito. Quanto al rapporto tra Agenzia e contribuenti, ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione dell'art. 18, comma 2, della Convenzione italo-francese nel senso che le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, inclusa la pensione di vecchiaia, sono imponibili nello Stato erogante; ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso dei contribuenti. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 18 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    Le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili in detto Stato; la Corte ha affermato che tale previsione comprende anche la pensione di vecchiaia e comporta potestà impositiva concorrente dei due Stati, con necessità per lo Stato di residenza di adottare strumenti per evitare la doppia imposizione.

  • art. 3 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    Le espressioni non definite dalla Convenzione assumono il significato attribuito dall'ordinamento dello Stato cui la Convenzione si applica, salvo che il contesto richieda una diversa interpretazione; la nozione di "sicurezza sociale" va quindi letta secondo il significato dell'ordinamento italiano.

  • art. 24 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    Lo Stato di residenza deve prevedere strumenti idonei a evitare in concreto il doppio prelievo fiscale.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 38 Cost.

    La nozione di sicurezza sociale è richiamata come concetto ampio, comprensivo di previdenza e assistenza, collegato alla dignità della persona.

Massime di principio

  • In materia di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale devono essere interpretate in base alla nozione attribuita dall'ordinamento interno dello Stato contraente, se la Convenzione non offre una definizione autonoma.
  • La pensione di vecchiaia rientra nella nozione di prestazione di sicurezza sociale/previdenza sociale e, ove la Convenzione lo preveda, può essere assoggettata a imposizione anche nello Stato erogante.
  • Quando la convenzione fiscale attribuisce potestà impositiva concorrente a entrambi gli Stati, il rischio di doppia imposizione viene neutralizzato mediante i rimedi previsti dalla convenzione stessa, in particolare tramite il credito d'imposta o altri strumenti dello Stato di residenza.
  • Nel giudizio di rimborso per ritenute fiscali su pensioni pagate da un ente previdenziale, l'ente erogatore non è litisconsorte necessario nel rapporto impositivo; la mancata prova della notifica del ricorso nei suoi confronti comporta l'inammissibilità limitatamente a tale soggetto.
  • Se la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. dopo la cassazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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