Cassazione Penale, Sentenza n. 33659/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, accusato di omicidio volontario. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) carenza di specificità e inammissibilità dell'appello del pubblico ministero (violazione del principio devolutivo), sicché il Tribunale non avrebbe potuto sindacare l'operato del G.i.p.; (2) vizio di motivazione e errata valutazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.), sostenendo che elementi come la chiamata ai soccorsi, l'ammissione di responsabilità ai carabinieri, l'incensuratezza e il decorso del tempo rendessero superata la presunzione e idonei gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse sufficientemente specifico e che il Tribunale del riesame avesse correttamente confrontato le argomentazioni del G.i.p. con le doglianze dell'appellante. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui sussistono esigenze cautelari di pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, e che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono inidonei a eliminarle in ragione dell'elevata aggressività dell'indagato, della sua propensione alla 'giustizia privata' e della persistenza di rapporti con la moglie-testimone che ha già mentito. I fatti invocati dalla difesa erano noti al G.i.p. e non costituivano elemento nuovo idoneo a ribaltare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; pertanto la misura è stata confermata ed è stata resa esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosciuta una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo mediante elementi concreti e nuovi che impongano una diversa misura; nel caso la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero emersi e che la presunzione non fosse superata.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti esecutivi: la cancelleria deve trasmettere l'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente per l'esecuzione della misura cautelare confermata.
Massime di principio
- La valutazione della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame può limitarsi a sindacare l'adeguatezza della misura quando non è impugnata la valutazione sul punto della sussistenza degli indizi: la Cassazione non rivede fatti o indizi non tempestivamente contestati.
- Un appello del pubblico ministero deve essere sufficientemente specifico, ma la verifica di ammissibilità è sostanziale: se l'atto contiene contestazioni concrete delle argomentazioni del G.i.p., l'appello è ammissibile.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi nuovi e concreti che incidano sulla gravità delle esigenze cautelari; elementi già noti al giudice che ha adottato la misura difficilmente bastano a ribaltare la valutazione.
- Misure alternative come gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico possono essere ritenute insufficienti se esiste un rischio concreto di allontanamento volontario e di reiterazione di condotte violente verso terzi non conviventi.
- Il pericolo di inquinamento probatorio è particolarmente rilevante quando sussistono legami stretti con testimoni che hanno già reso dichiarazioni mendaci; la possibilità di contatto continuativo con tali persone può giustificare la custodia in carcere.
- Fattori attenuanti quali la chiamata ai soccorsi, la confessione ai carabinieri, l'incensuratezza o il decorso di breve tempo devono essere elementi nuovi o non già valutati per incidere sull'idoneità di una misura meno afflittiva; altrimenti non sono sufficienti a superare la presunzione a favore della custodia.
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