Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2523/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale ed esclusione dal concorso per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno lo ha giudicato non idoneo, disponendone l'esclusione dal concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure riferite, in particolare, all'illegittimità del giudizio psico-attitudinale per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di motivazione e contraddittorietà tra le valutazioni espresse dal perito selettore e dal funzionario tecnico psicologo. Il ricorrente aveva inoltre valorizzato il positivo superamento dei test psico-attitudinali, certificazioni sanitarie attestanti la salute mentale, nonché l'idoneità conseguita in altra selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nei limiti propri della fase cautelare, che la documentazione prodotta dall'amministrazione non evidenziasse macroscopici travisamenti dei fatti, illogicità, incongruenze o carenze motivazionali, né gli altri profili di illegittimità dedotti. Il Collegio ha qualificato l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi manifesti quali travisamento, illogicità, incongruenza o carenza di motivazione. Ha escluso che il superamento dei test diretti ad accertare psicopatologie sia incompatibile con un giudizio negativo sull'attitudine al servizio, poiché idoneità psicofisica e attitudine professionale sono concetti distinti. Ha inoltre ritenuto che le valutazioni del perito selettore e del funzionario tecnico psicologo riguardino aspetti diversi dell'idoneità e che la loro eventuale contraddittorietà rilevi soltanto se palese, evidente e non adeguatamente superata dalla motivazione collegiale. Nel caso concreto, il giudizio positivo del perito selettore conteneva comunque rilievi critici sulla concretezza e sulla sufficiente integrazione dei requisiti richiesti. L'idoneità ottenuta in altra selezione è stata ritenuta non decisiva, poiché le attitudini devono essere valutate in rapporto allo specifico profilo e ambito professionale oggetto del concorso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che nel caso concreto è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La valutazione dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, manifesta illogicità, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione.
  • Il positivo superamento di test diretti ad accertare l'assenza di psicopatologie non esclude, di per sé, un giudizio negativo sull'attitudine al servizio nella Polizia di Stato, poiché l'idoneità psicofisica e l'idoneità attitudinale riguardano profili distinti.
  • Le certificazioni sanitarie attestanti la salute mentale del candidato non sono, da sole, idonee a contestare un giudizio negativo sull'attitudine professionale al servizio di polizia.
  • Le valutazioni del perito selettore e del funzionario tecnico psicologo possono riguardare differenti aspetti dell'idoneità psico-attitudinale; la loro divergenza determina illegittimità soltanto quando sia palese ed evidente e non venga adeguatamente esaminata e superata nella motivazione collegiale.
  • L'idoneità conseguita in un'altra procedura selettiva non vincola la valutazione attitudinale svolta in un diverso concorso, poiché i requisiti attitudinali devono essere verificati in relazione allo specifico profilo professionale e all'ambito di servizio oggetto della selezione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.