Cassazione Penale, Ordinanza n. 03098/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, in sostanza, il mancato riconoscimento della remissione tacita di querela. Dal testo emerge che la Corte ha escluso che potesse dirsi accertata una volontà inequivoca della persona offesa di rimettere la querela: la citazione a giudizio, contenente l'avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione, era stata notificata mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 154 c.p.p., modalità ritenuta insufficiente a provare la concreta conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza da parte della persona offesa. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma; il motivo sulla remissione tacita di querela è stato ritenuto infondato perché non risultava provata la concreta conoscenza dell'avviso di udienza da parte della persona offesa tramite la notificazione eseguita con deposito in cancelleria.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con deposito dell'atto in cancelleria non consente, da sola, di ritenere provata la concreta conoscenza, da parte della persona offesa, dell'avviso di fissazione dell'udienza; perciò non è sufficiente a fondare la remissione tacita di querela.
Massime di principio
- La remissione tacita di querela richiede un comportamento o una situazione dalla quale sia desumibile in modo univoco la volontà della persona offesa di rinunciare alla pretesa punitiva; non basta un mero dato formale di notifica se non emerge la concreta conoscenza dell'atto.
- Quando la notificazione della citazione a giudizio avvenga con deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 154 c.p.p., tale modalità non è di per sé idonea a dimostrare che la persona offesa abbia effettivamente conosciuto l'avviso di udienza.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se la censura non supera la motivazione della sentenza impugnata in punto di insussistenza della remissione tacita, e resta quindi ferma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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