Cassazione Civile, Ordinanza n. 37287/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'indicazione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza n. 1421/22 costituisse un evidente errore materiale, poiché in contrasto con quanto già correttamente riportato in intestazione. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione del dispositivo, ordinando di sostituire il riferimento all'ordinanza n. 27151/20 con quello all'ordinanza n. 5605/21. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (liquidatrici)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dispositivo, aveva indicato erroneamente il provvedimento oggetto di correzione. In particolare, l'ordinanza n. 1421/22 aveva correttamente richiamato in intestazione l'ordinanza n. 5605/21, depositata il 02/03/2021, ma nel dispositivo aveva indicato per errore l'ordinanza n. 27151/20, depositata il 27/11/2020. Le ricorrenti chiedevano quindi di rettificare il dispositivo sostituendo il riferimento errato con quello corretto. L'intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
viene richiamato quale base del contraddittorio camerale non partecipato nel procedimento, senza che dalla motivazione emergano specifici principi interpretativi ulteriori
art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
richiamato come fonte di sostituzione dell'art. 380 bis c.p.c. nella disciplina del rito camerale non partecipato
convertito, con modificazioni
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
citata per affermare che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel procedimento di correzione dell'errore materiale
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
citata a sostegno del principio per cui nel procedimento di correzione non si provvede sulle spese
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
citata a sostegno del principio per cui nel procedimento di correzione non si provvede sulle spese
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando risulti evidente dal confronto tra le diverse parti del provvedimento e consista in una mera inesattezza testuale non incidente sulla volontà decisoria.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, se la richiesta è accolta, il giudice dispone la rettifica del provvedimento indicando con precisione il testo da sostituire e quello corretto.
- In caso di correzione di errore materiale, non è normalmente adottato un provvedimento sulle spese del relativo procedimento.
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