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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03278/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 maggio 2024. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, le doglianze erano formulate in modo da chiedere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; si trattava, quindi, di censure estranee al sindacato di legittimità. La decisione di merito risultava peraltro già ampia e logicamente argomentata, e il ricorso si limitava a riprodurre le censure già svolte in appello.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità, anche per genericità o per assenza di correlazione con la motivazione di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica assertiva o meramente riproduttiva delle doglianze già svolte nei gradi di merito.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con l'indeterminatezza del motivo, ma anche con l'assenza di una reale correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato e disatteso in modo congruo le censure difensive, la riproposizione delle stesse senza un effettivo confronto critico con la motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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