Cassazione Penale, Ordinanza n. 03278/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 maggio 2024. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, le doglianze erano formulate in modo da chiedere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; si trattava, quindi, di censure estranee al sindacato di legittimità. La decisione di merito risultava peraltro già ampia e logicamente argomentata, e il ricorso si limitava a riprodurre le censure già svolte in appello.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità, anche per genericità o per assenza di correlazione con la motivazione di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica assertiva o meramente riproduttiva delle doglianze già svolte nei gradi di merito.
- La mancanza di specificità non coincide solo con l'indeterminatezza del motivo, ma anche con l'assenza di una reale correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il giudice di merito ha già esaminato e disatteso in modo congruo le censure difensive, la riproposizione delle stesse senza un effettivo confronto critico con la motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
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