Cassazione Penale, Ordinanza n. 30533/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati i due motivi proposti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Sezione 5 della Cassazione. La decisione impugnata aveva confermato l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi di ricorso, trattati congiuntamente, denunciavano in sostanza una violazione dell'art. 627 c.p.p. e contestavano l'applicazione del principio di diritto indicato dal giudice rescindente in tema di occultamento o fraudolenta tenuta delle scritture contabili. La Corte rileva però che il giudice di rinvio si è mosso esattamente nell'alveo del principio già affermato: l'occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e può essere desunto da elementi fattuali complessivi. Nel caso concreto il giudice di rinvio aveva valorizzato una serie sistematica di prelievi in contanti dal conto della società, gli ammanchi di merce con assenza di giacenze di magazzino e un passivo di circa due milioni di euro, elementi ritenuti idonei a inferire il dolo specifico.
Norme richiamate
art. 216, comma primo, lett. b), legge fall.
La disposizione è richiamata per distinguere tra occultamento delle scritture contabili e fraudolenta tenuta delle stesse; la prima è considerata fattispecie autonoma e alternativa, la seconda richiede libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati e integra reato a dolo generico.
La Corte esclude la violazione della norma, ritenendo che il giudice del rinvio abbia rispettato il principio di diritto fissato in sede rescindente.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili integra una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta: nel primo caso è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, mentre nel secondo è sufficiente il dolo generico e presuppone l'esame di libri contabili effettivamente reperiti.
- Lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e da indici fattuali che evidenzino la finalizzazione del comportamento omissivo o occultante a sottrarre alla verifica fallimentare le vicende gestionali.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; non vi è violazione dell'art. 627 c.p.p. quando la motivazione si sviluppa coerentemente entro quel perimetro.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente riferite a violazioni di legge, si risolvono nella contestazione del corretto apprezzamento del materiale fattuale già valorizzato dal giudice di merito in conformità al principio di diritto applicabile.
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