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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21212/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva riformato la decisione del Giudice di pace, il quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato per diffamazione. In appello è stato invece dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ritenendo tardiva la querela perché la persona offesa avrebbe avuto piena contezza dello scritto ritenuto diffamatorio già il 28.12.2017. In cassazione la ricorrente ha dedotto un vizio di legge in relazione all'art. 124 c.p., contestando la valutazione sull'intempestività della querela e invocando anche la non applicabilità del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p.; la difesa dell'imputato ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente sulle ragioni della tardività della querela, fondando la decisione sull'accertamento che la persona offesa conosceva già il contenuto dello scritto contestato dal 28.12.2017. La questione relativa all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. è stata ritenuta irrilevante, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di diffamazione oggetto del giudizio di merito.

  • art. 124 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività della querela; la Corte non entra nel merito della censura perché essa si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    La sua eventuale applicabilità è ritenuta irrilevante, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, formalmente prospettato come violazione di legge, richieda in realtà una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e aderente alle risultanze probatorie.
  • La tempestività della querela, quando dipenda dall'accertamento del momento di piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa, è questione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata in sede di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano assorbite o comunque irrilevanti le ulteriori doglianze che presuppongono l'esame del merito o di norme processuali non decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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