Sentenza del 22/03/2017 n. 7270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’intimazione di pagamento del 5 maggio 2007, emessa da Equitalia Gerit S.p.A. nei confronti della G. e R. s.n.c., già cancellata dal registro delle imprese, per ILOR relativa agli anni 1989, 1990 e 1991. I debiti derivavano da avvisi di accertamento divenuti definitivi. G.A. e R.A. avevano contestato la validità della notifica dell’intimazione, perché effettuata presso una società diversa dalla destinataria, e della notifica della cartella presupposta, depositata presso la casa comunale il 24 agosto 2002 quando la società risultava già cancellata. La C.T.P. di Siena aveva respinto il ricorso, ritenendo regolare la notifica dell’intimazione perché consegnata a un ex socio; la C.T.R. della Toscana aveva accolto l’appello, giudicando la notifica indirizzata a un soggetto estraneo alla società e ai suoi amministratori o liquidatori. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarare estinto il processo dopo che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione della lite ai sensi della legge n. 147/2013 e avevano versato integralmente le somme dovute, beneficiando della cosiddetta rottamazione dei ruoli, che escludeva gli interessi. La Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio. Non ha quindi deciso nel merito i motivi del ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
La definizione della lite, accompagnata dal versamento integrale delle somme dovute secondo il regime applicabile, ha determinato l’estinzione del processo. La decisione non affronta nel merito la validità delle notifiche contestate.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, la lite viene validamente definita e le somme dovute sono integralmente versate secondo la disciplina applicabile, il processo può essere dichiarato estinto senza che il giudice decida le contestazioni di merito.
- L’estinzione conseguente alla definizione della lite non equivale a una pronuncia che riconosca fondate le ragioni di una delle parti: in questo caso la Corte non ha stabilito se le notifiche dell’intimazione o della cartella fossero valide.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta contestualmente all’estinzione; in questa decisione non è stata posta a carico di una parte una condanna alle spese.
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