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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35474/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) per l'espiazione di un residuo pena di 1 anno, 7 mesi e 7 giorni per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale aveva ritenuto non concedibili le misure per la rilevante pericolosità sociale desunta da: sottoposizione a misura cautelare (arresti domiciliari) per gravi delitti del giugno 2022, procedimenti pendenti per reati analoghi, numerosi reati commessi nel 2022 secondo le informazioni di polizia, e mancanza di un lavoro che farebbe ritenere l'istante mantenersi abitualmente con il crimine. Il ricorrente, tramite difesa, ha contestato la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE e ha sostenuto che la pericolosità è un giudizio prognostico che richiede valutazione concreta della personalità, della situazione familiare e dei progetti di vita; ha inoltre rilevato che i precedenti risultano riuniti per continuazione e ha richiamato contatti con una cooperativa per attività di volontariato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il difensore abbia formulato osservazioni generiche senza negare i fatti posti a base della decisione impugnata e senza apportare elementi favorevoli all'accoglimento. È stato ribadito che la relazione dell'UEPE non è vincolante e che il giudice di merito può soprassedere alla sua acquisizione se ritiene già di possedere elementi sufficienti per rigettare la richiesta. La Corte ha qualificato correttamente la valutazione prognostica negativa basandola sulla reiterazione e gravità dei reati, sulle pendenze giudiziarie e sulla mancanza di una concreta prospettiva lavorativa del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Individuazione del reato per il quale è da espiare il residuo pena (illecito in materia di stupefacenti); la gravità dei fatti contestati ha inciso nel giudizio di pericolosità sociale.

  • Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016

    Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016

    Principio secondo cui l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) non esprime un parere vincolante e il giudice di sorveglianza può procedere senza la sua acquisizione se ritiene di possedere già elementi sufficienti per il rigetto della misura alternativa.

  • Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, Rv. 266209

    Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, Rv. 266209

    Conferma che l'acquisizione del parere/relazione dell'UEPE non è obbligatoria quando vi siano elementi idonei a fondare il giudizio di inidoneità della misura alternativa.

  • Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146

    Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146

    Affermato che il giudizio prognostico negativo circa l'esito favorevole di una misura alternativa è giustificato quando il giudice abbia accertato una rilevante propensione a delinquere sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie.

Massime di principio

  • La relazione dell'UEPE è utile ma non è vincolante: il giudice di sorveglianza può decidere senza di essa se dispone già di elementi concreti che giustifichino il rigetto della misura alternativa.
  • La valutazione della pericolosità sociale è prognostica e va compiuta in concreto, ma può legittimamente fondarsi su precedenti penali, pendenze giudiziarie e reiterazione di reati, specie se recenti e gravi.
  • La mancanza di una stabile prospettiva lavorativa o l'assenza di un impegno concreto per procurarsela possono giustificare il diniego di misure alternative perché riducono la loro efficacia rieducativa e preventiva.
  • Contatti sporadici o proposte di volontariato non sostituiscono la prova di una concreta occupazione o progetto di reinserimento lavorativo utile ai fini dell'accoglimento della misura alternativa.
  • L'onere probatorio, sebbene non formalizzato in modo rigido, grava sul ricorrente che intenda dimostrare l'idoneità della misura alternativa: deduzioni generiche e contestazioni formali senza elementi nuovi raramente bastano.
  • Il giudizio di inidoneità della misura alternativa può essere validamente motivato anche in assenza di relazione UEPE quando presenti elementi convergenti (reiterazione, gravità, pendenze, assenza di lavoro) che prospettano un elevato rischio di recidiva.

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