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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16183/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Sondrio del 28/08/2023, con il quale era stato vietato al ricorrente per sei anni l'accesso a impianti e stadi sportivi e imposto l'obbligo di presentazione presso una stazione di polizia. Il motivo principale del ricorso era la presunta inosservanza di norme processuali a pena di nullità (richiamata l'art. 606, lett. c) c.p.p.), in particolare per avere il GIP convalidato il provvedimento senza rispettare il termine di 48 ore ritenuto dalla giurisprudenza essenziale per il diritto di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nel frattempo, la Questura di Sondrio ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che, essendo venuto meno l'effetto primario e diretto del provvedimento oggetto del gravame, è venuta meno anche la necessaria concretezza e attualità dell'interesse a impugnare ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. Essendo la carenza di interesse sopravvenuta successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte ha escluso l'applicabilità di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse per l'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte lo interpreta nel senso che l'interesse deve essere concreto, attuale e derivare dalla possibilità che l'annullamento del provvedimento impugnato determini un vantaggio pratico per l'impugnante.

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui inosservanza a pena di nullità sarebbe stata fatta valere perché, secondo la difesa, il GIP non avrebbe rispettato il termine di 48 ore per la convalida; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta nullità in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez.1, n. 47496/2003; Sez.6, n. 24637/2006; Sez. U 9/10/1996, 25/06/1997)

    Principi richiamati: l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale; la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità; se la perdita di interesse sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso non si applicano condanne per soccombenza né sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione annulla il provvedimento impugnato in autotutela prima che la Corte si pronunci, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; l'impugnante perde la ragione procedurale per ottenere un vantaggio concreto.
  • L'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 568 c.p.p. richiede che l'accoglimento del gravame produca un vantaggio pratico e attuale per il ricorrente; la mera censura teorica non è sufficiente quando l'atto è stato eliminato.
  • La Corte, in presenza di sopravvenuta carenza di interesse insorta dopo la proposizione del ricorso, dichiara l'inammissibilità senza condanne alle spese né sanzioni pecuniarie, non configurandosi una soccombenza sostanziale.
  • I profili di nullità procedurale (es. violazione di termini per la convalida) restano teoricamente impugnabili, ma se il provvedimento viene annullato dall'amministrazione l'azione giudiziaria può risultare priva di oggetto; in tali casi è opportuno valutare tempestive azioni cautelari o ricorsi volti a preservare interessi diversi (ad es. risarcitori).
  • In situazioni analoghe è consigliabile verificare subito, dopo l'annullamento amministrativo, se permangono effetti o pregiudizi concreti (es. annotazioni, conseguenze disciplinari o penali) che giustifichino la prosecuzione dell'impugnazione; in loro assenza, l'impugnazione rischia l'inammissibilità.

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