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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23367/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata per tre periodi (11/06/2015-21/11/2018; 21/11/2019-16/07/2021; 29/03/2023-29/09/2023). Primo motivo: il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza di un reato di ricettazione riferendone la commissione al 28/10/2015, mentre la difesa ha prodotto documentazione attestante che il ricorrente era già in custodia cautelare alla data del 28/10/2015, sicché quella data corrisponde all'accertamento e non alla commissione del reato, che dunque non ricadrebbe nel periodo valutato. Secondo motivo: il rigetto relativo agli altri periodi si fonderebbe su rapporti disciplinari (possesso di confezioni di vino, partecipazione a proteste durante la pandemia, possesso di un telefono) che il ricorrente ritiene valutati senza una effettiva comparazione con la sua condotta complessiva e senza considerare la concreta gravità degli illeciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione del Tribunale che ha fatto coincidere la data del 28/10/2015 con la commissione del reato, mentre quella data è di accertamento; ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione del periodo 11/06/2015-21/11/2018 e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'utilizzo dei rapporti disciplinari (anche in assenza di sanzione) per valutare la mancanza di adesione al percorso rieducativo e quindi la non meritevolezza del beneficio per gli altri periodi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come motivo di ricorso per cassazione (vizio per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato). La Corte ha usato tale parametro per annullare la parte dell'ordinanza ritenuta manifestamente illogica.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Richiamato come reato contestato al ricorrente; la Corte ha chiarito che la data del 28/10/2015 era di accertamento del rinvenimento e non necessariamente data di commissione del reato, il che influisce sulla valutazione della riconducibilità del fatto al periodo per il quale si richiedeva la liberazione anticipata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi del ricorso (forma dell'esposizione dei motivi).

  • art. 103 d.P.R. 230/2000

    art. 103 d.PR 230 del 2000

    Norma richiamata in relazione ai criteri di valutazione della partecipazione al percorso rieducativo e dei rapporti con operatori, compagni e famiglia; il Tribunale ha valutato che i comportamenti disciplinari erano sintomatici della mancata adesione al trattamento rieducativo.

  • Giurisprudenza della Prima Sezione (Sez.1, n. 1323 del 8 ottobre 2020, Rv. 280985-01)

    Sez.1,n. 1323 del 8 ottobre 2020,dep. 2021, Rv. 280985 - 01

    Principio richiamato: i rapporti disciplinari possono essere considerati dal Tribunale di sorveglianza ai fini della liberazione anticipata anche se non hanno comportato sanzioni, perché servono a valutare la disponibilità al trattamento rieducativo.

Massime di principio

  • Quando si valuta la concedibilità della liberazione anticipata, è essenziale distinguere tra la data di commissione di un reato e la data del suo accertamento: il provvedimento deve motivare chiaramente tale distinzione se ne fa dipendere il rigetto.
  • La semplice annotazione in rapporti disciplinari, anche se non seguita da sanzioni, può legittimamente essere valorizzata dal Tribunale come indice della mancata adesione al percorso rieducativo e quindi ostativo alla liberazione anticipata.
  • Se il ricorrente dimostra documentalmente di essere stato in custodia continuativa in una determinata data, l'amministrazione/il giudice deve motivare perché ritiene comunque che il fatto sia stato commesso in quel periodo; altrimenti la motivazione è suscettibile di censura per manifesta illogicità.
  • La valutazione della meritevolezza deve essere complessiva: il Tribunale deve confrontare la gravità e la ripetizione degli illeciti disciplinari con il comportamento complessivo del detenuto, spiegando in che modo tali illeciti incidono sul percorso rieducativo.
  • In caso di motivazione carente o contraddittoria su punti essenziali (es. data di commissione del reato), la Corte di Cassazione annulla e rinvia perché il Tribunale effettui una nuova valutazione conforme ai criteri correttamente enunciati.
  • Le contestazioni relative a comportamenti collettivi (es. proteste durante la pandemia) richiedono una ricostruzione fattuale accurata; se il Tribunale dimostra che la condotta è stata più gravemente posta in essere rispetto alla ricostruzione difensiva, tale valutazione può legittimare il rigetto.

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