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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19932/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria deducendo, in sostanza, che il termine per proporre appello dovesse ritenersi "esteso" ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. perché egli sarebbe stato assente nel giudizio di primo grado. La Corte di cassazione ha però verificato direttamente gli atti, trattandosi di eccezione di natura processuale, e ha accertato che all'udienza del 7 luglio 2023 l'imputato era comparso e che il giudice aveva conseguentemente revocato la sua assenza. Da ciò ha tratto la conclusione che il presupposto fattuale dell'assunto difensivo mancava, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata fondata sull'accertamento, dagli atti, che l'imputato non era rimasto assente nel giudizio di primo grado nel modo dedotto dalla difesa, poiché era comparso all'udienza del 7 luglio 2023 e la sua assenza era stata revocata. Ne è derivata la non applicabilità dell'estensione del termine di impugnazione invocata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La previsione sull'estensione del termine per impugnare presuppone la ricorrenza del dato fattuale dell'assenza dell'imputato nel grado precedente; se dagli atti risulta la sua comparizione e la revoca dell'assenza, il beneficio non opera.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    È richiamato per affermare che la Corte può esaminare direttamente gli atti quando la questione è di natura processuale (natura in procedendo).

  • Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo

    È richiamato a conferma del principio secondo cui, in presenza di eccezioni processuali, la Corte può verificare gli atti ai fini della decisione sull'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso si fonda sull'asserita assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado per ottenere l'estensione del termine di impugnazione, la Corte di cassazione può verificare direttamente gli atti se la doglianza è di natura processuale.
  • L'estensione del termine per proporre appello prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. richiede che il presupposto dell'assenza nel grado precedente sussista effettivamente; la mera allegazione difensiva non basta se risulta il contrario dagli atti.
  • Se dagli atti emerge che l'imputato era comparso all'udienza e che il giudice aveva revocato la sua assenza, il motivo fondato sulla pretesa assenza nel primo grado è infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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