Cassazione Penale, Ordinanza n. 40627/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che, su richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato le condanne con riduzione della pena concordata. In cassazione i difensori hanno dedotto, in modo generico, vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità per quattro ricorrenti sia sulla determinazione della pena per uno di essi. La Corte ha rilevato che i motivi investivano profili ai quali gli interessati avevano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità. È stata inoltre considerata irrilevante la mera erronea indicazione del nome di uno degli imputati nel corpo della motivazione, qualificata come refuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, quando l'appello è definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi, la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il ricorso per cassazione, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello, accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche sul successivo ricorso per cassazione.
L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia agli altri motivi di appello in sede di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la successiva deduzione in cassazione di censure relative ai punti oggetto di rinuncia, poiché il potere dispositivo della parte esplica effetti sull'intero sviluppo del processo.
- Il ricorso per cassazione proposto su questioni rinunciate in appello è inammissibile, anche se formulato come vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità o sulla pena.
- Un mero errore materiale nell'indicazione del nome dell'imputato nel testo della motivazione non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione, se dal complesso dell'atto risulta chiaramente il destinatario della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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