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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32600/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati di falsificazione di testamento (artt. 476, 482, 491 c.p.). I motivi di ricorso erano cinque: 1) contestazione della data di pubblicazione del testamento (sarebbe 13/9/2013 e non 16/9/2013), con effetto sulla prescrizione; 2-4) censure sull'espletamento e utilizzabilità della perizia grafologica svolta in appello (uso di copie digitali anziché originali, impiego di documenti di comparazione forniti dalla parte civile, mancata acquisizione di saggio grafico dell'imputata e presunto difetto di contraddittorio); 5) errore nel calcolo dei termini di sospensione e, quindi, sulla maturazione della prescrizione prima della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi 2, 3 e 4 sono stati ritenuti inammissibili perché attengono interamente a fatti e non hanno dimostrato l'erroneità delle conclusioni peritali né fornito elementi tecnico-scientifici idonei a contraddire il perito; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'esame anche di copie fotostatiche/digitali e l'utilizzo di scritture di comparazione ritenute attribuibili all'imputato. I motivi 1 e 5 (prescrizione) sono stati ritenuti manifestamente infondati: anche retrocedendo la data al 13/9/2013, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati e di ulteriori sospensioni processuali (es. udienza 15/10/2019 - 2/12/2019), la prescrizione non risultava pronunciata prima della sentenza del 20/9/2021. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (quantificate in sede di dispositivo).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 476

    Norma richiamata per il delitto relativo a falsificazione di documenti pubblici (testamento); la Corte ne prende atto come fondamento della imputazione.

  • Codice penale, art. 482

    Norma richiamata quale parte del corpus di reati contestati relativi alla falsificazione di atti pubblici e simili.

  • Codice penale, art. 491

    Norma richiamata in relazione alla falsificazione di testamenti olografi o pubblici.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 29080 del 27/03/2018 (Bellitto); Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 (G.); Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010 (Geremia)

    La Corte ha richiamato questi precedenti per affermare che la perizia grafologica può essere eseguita anche su copie fotostatiche o digitali, che le scritture di comparazione sono utilizzabili purché attribuibili al soggetto, e che la prova di autenticità/falsità può emergere anche da elementi diversi dalla perizia grafica.

Massime di principio

  • Le impugnazioni che criticano esclusivamente aspetti tecnici o procedurali di una perizia grafologica sono deboli se non sono accompagnate da contraddittorie osservazioni tecniche o da una perizia alternativa: la Corte di Cassazione richiede argomentazioni tecniche concrete per scalfire il convincimento peritale.
  • La perizia grafologica può essere svolta anche su copie fotostatiche o file digitali; l'assenza dell'originale non invalida automaticamente l'accertamento quando il perito motivi tecnicamente le sue conclusioni.
  • Sono utilizzabili scritture di comparazione anche se non autenticate o disconosciute, purché il giudice ritenga prudenzialmente che siano riferibili al soggetto confrontato.
  • Per sostenere la prescrizione è necessario un calcolo preciso che tenga conto di tutti i periodi di sospensione (rinvii per legittimo impedimento, sospensioni legislative come quelle per pandemia, sospensioni disposte dal giudice): differenze marginali nel computo possono risultare irrilevanti se esistono altri periodi di sospensione non considerati.
  • La contestazione formale di una data (es. data di pubblicazione) va supportata con documentazione probatoria (atto di pubblicazione, registri ecc.): l'allegazione nel ricorso senza prova documentale è spesso insufficiente.
  • Un ricorso ritenuto infondato o meramente deduttivo di questioni di fatto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se la ricorrente è reputata in colpa.

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