Cassazione Penale, Sentenza n. 7362/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'erronea qualificazione giuridica del capo 18, sostenendo che le condotte contestate non integrano un tentativo punibile ma si fermano ad atti preparatori. In sostanza chiedeva che la sua responsabilità per il tentativo venisse esclusa e riclassificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo proposto è fuori dai limiti consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondato. È stato ritenuto che il ricorrente in realtà invocava una diversa valutazione del compendio probatorio (questione di fatto) e non un errore giuridico manifesto desumibile direttamente dalla sentenza. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza impugnata è frutto dell'accordo tra imputato e PM ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena alle questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte precisa che l'erronea qualificazione deducibile in cassazione deve essere un 'errore manifesto', immediatamente desumibile dalla sentenza e senza margini di opinabilità.
Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in euro 3000 la somma da versare.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come riferimento giurisprudenziale per la valutazione dei profili di colpa che giustificano l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) la possibilità di impugnare in Cassazione è molto limitata: sono ammessi solo motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis.
- La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica è ammissibile in Cassazione solo se si tratta di un errore manifesto, immediatamente rilevabile dalla sentenza e privo di margini di opinabilità; non è consentito utilizzare la cassazione per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la valutazione complessiva del materiale probatorio.
- Le questioni che richiedono accertamenti di fatto (es. ricostruzione del compendio probatorio, valutazione della gravità degli atti come preparatori o come tentativo) non sono ammissibili in sede di legittimità se proposte contro una sentenza di patteggiamento.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte rileva profili di colpa nella sua presentazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza giuridica e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla.
- Nelle contestazioni tra tentativo e atti preparatori, per ribaltare la qualificazione occorre dimostrare un evidente travisamento giuridico della fattispecie che emerga senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
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