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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18883/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione due reati oggetto di sentenze irrevocabili: una condanna del 1988 per detenzione illegale di armi e munizioni commessa il 9 febbraio 1988, e una condanna del 2022 per associazione di tipo mafioso, ritenendo che tra i fatti vi fosse un medesimo disegno criminoso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge processuale e vizi ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., lamentando l'erronea applicazione degli artt. 125 e 671 c.p.p. nella valutazione della distanza temporale tra i reati e l'asserita mancanza di elementi estrinseci idonei a dimostrare l'inserimento nel clan mafioso indicato in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già svolto una valutazione approfondita dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, con argomentazioni logiche non censurabili in sede di legittimità. La doglianza difensiva, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del merito, preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È stato evocato come parametro del vizio dedotto, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma posta a fondamento della richiesta di applicazione della continuazione in executivis tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere sorretta da elementi concreti idonei a collegare i fatti a un medesimo disegno criminoso; la sola allegazione di una comune appartenenza associativa o di un generico contesto non basta, se il giudice motiva logicamente sulla diversità delle condotte.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale o delle argomentazioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione: se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, la critica che mira a rivalutare il merito è inammissibile.
  • La distanza temporale ampia tra i reati e l'assenza di un collegamento estrinseco tra le condotte sono elementi che possono escludere il vincolo della continuazione, quando il giudice di merito li apprezzi in modo coerente e motivato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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