Cassazione Penale, Ordinanza n. 24826/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia, prendendo atto della validità dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dal difensore con procura speciale e sottoscrizione autenticata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per minaccia grave e porto abusivo di arma. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione corredato da procura speciale dell'imputato e con autentica della sottoscrizione. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia rendeva il ricorso inammissibile/sopravvenuta rinuncia, con conseguente definizione del procedimento senza esame del merito dei motivi originari.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821
la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione
La rinuncia validamente proposta estingue immediatamente il rapporto processuale di legittimità e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dall'avente diritto, è un atto potestativo idoneo a determinare l'immediata estinzione del rapporto processuale di legittimità.
- Per la validità della rinuncia è necessario che l'atto sia corredato da sottoscrizione del ricorrente e da autentica del difensore, oltre che dall'eventuale procura speciale ove richiesta dal caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso non viene esaminato nel merito per effetto di rinuncia, la Corte non affronta le censure originarie contro la decisione di merito.
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