Cassazione Penale, Sentenza n. 22559/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, chiedendo la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (rilevando la presunta parità con la regolazione dell'art. 275-bis), violazione del principio di proporzionalità e mancata individualizzazione della misura, nonché omessa motivazione del Tribunale rispetto alla richiesta di sostituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi del ricorso generici e non confrontati con la motivata decisione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito analiticamente elementi indicativi di pericolosità e di capacità a delinquere (intensità, continuità, organizzazione, perseguimento di profitto, reiterazione anche mentre il ricorrente era sottoposto ad altra misura). La Corte ha confermato che tali elementi giustificano l'esclusione della sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa invocava l'applicabilità per ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente escluso tale soluzione alla luce del concreto pericolo di reiterazione e della capacità a delinquere dimostrata.
La difesa sosteneva una 'parità' tra detenzione inframuraria e detenzione con braccialetto; la Corte ha implicitamente escluso che la disciplina di 275-bis imponga automaticamente la sostituzione quando ricorrano ragioni di pericolosità e reiterazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limiti alla esposizione delle ragioni di ricorso in motivazione: la Corte ha motivato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.
Applicato per la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per il ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna prevista.
art. 81 e art. 629, comma secondo, cod. pen.
Richiamati in relazione all'imputazione provvisoria ascritta al ricorrente (natura e titolo del reato contestato).
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione di merito: i motivi generici o che chiedono una diversa valutazione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del merito, sono inammissibili.
- La richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari e braccialetto elettronico può essere negata quando il giudice del merito motivi la sussistenza di concreto pericolo di reiterazione, capacità a delinquere, azioni organizzate o continuità di condotte illecite.
- Elementi non necessariamente già accertati giudizialmente (esposti di vicini, dichiarazioni di offesi, screenshot, comportamenti concreti) possono legittimamente essere valutati dal giudice per la verifica della pericolosità e della necessità della misura cautelare.
- Per ottenere in sede di riesame o ricorso la sostituzione con misure meno afflittive è necessario contestare specificamente e con argomenti e prove l'analisi logica svolta dal giudice, dimostrando l'inesistenza o l'irrilevanza degli elementi ritenuti indicativi di pericolosità.
- Quando il ricorrente era già sottoposto ad altra misura e continua a porre in essere condotte illecite, ciò costituisce un elemento particolarmente grave che rende meno probabile l'accoglimento di richieste di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto).
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