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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34408/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di furto aggravato. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto al di fuori dei casi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico e comunque non consentito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base del patteggiamento, cioè della sentenza che applica la pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per motivi tassativi; il vizio di motivazione non rientra tra quelli consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi previsti.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non costituisce motivo consentito di ricorso avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, salvo che sia veicolato entro uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti o risulta generico, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura e applicare la sanzione pecuniaria prevista.
  • Il controllo della Cassazione sulla sentenza di patteggiamento è strutturalmente limitato e non consente una revisione piena della motivazione del provvedimento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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