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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09860/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado, confermando solo in parte i recuperi a tassazione relativi a costi ritenuti indeducibili. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice d'appello avesse condannato l'Amministrazione al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi, compensandone solo 1/3, nonostante la pretesa tributaria fosse stata confermata per una parte rilevante (€ 116.576,00 su € 353.469,00).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha affermato che, in tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma lascia al giudice di merito un ampio potere discrezionale sia nella valutazione della compensazione totale o parziale, in caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, sia nella liquidazione entro i limiti tabellari. Poiché nel caso concreto la soccombenza non era integralmente a carico della contribuente, il regolamento delle spese disposto dal giudice di merito non è stato ritenuto censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in materia di spese processuali.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina il regolamento delle spese nel processo tributario; la Corte ne conferma l'applicazione secondo il principio di soccombenza e il potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione e liquidazione.

Massime di principio

  • Nel regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che la parte integralmente vittoriosa non sia stata gravata, neppure in minima parte, delle spese di lite.
  • La valutazione sulla compensazione totale o parziale delle spese, quando vi sia soccombenza reciproca o ricorrano altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo se supera i limiti minimi o massimi previsti dalle tabelle vigenti oppure se viola il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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