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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20025/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'assenza totale di motivazione determina una nullità rilevante e che il pubblico ministero ha un interesse concreto ad impugnare una sentenza assolutoria priva di motivazione, poiché essa nega la pretesa punitiva e può comunque passare in giudicato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze (11/3/2022), sostenendo che la sentenza di primo grado era stata depositata priva della motivazione nei termini e che la successiva redazione-deposito era avvenuta da diverso giudice che aveva solo sottoscritto il dispositivo senza poter redigere le motivazioni. Per il Procuratore la radicale assenza di motivazione impediva all'Ufficio di esercitare il dovere di controllo sull'osservanza della legge (anche tramite il "visto") e costituiva un vulnus costituzionale e processuale tale da giustificare l'interesse concreto all'impugnazione, nonostante l'impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    La Corte richiama l'obbligo costituzionale di motivazione delle sentenze come parametro fondamentale: la mancanza di motivazione lede il diritto delle parti a conoscere le ragioni della decisione e incide sulla possibilità di sindacarne la legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 559, comma 4

    Prevede la sostituzione del giudice impedito per il deposito della sentenza; la Corte osserva che il giudice sostituto non può, nella sostanza, redigere motivazioni al posto del decidente impedito, e che il procedimento seguito ha dato luogo a una pronuncia affetta da nullità.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 3

    Ricordato come norma rilevante ai fini della configurazione della nullità della sentenza priva di motivazione; la Corte la collega alla necessità della motivazione per la validità del provvedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiamata quale norma connessa al regime delle nullità processuali, a supporto della qualificazione della sentenza priva di motivazione come annullabile/nulla.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    La Corte inquadra la nullità derivante dalla mancanza di motivazione come una nullità di ordine generale ricollegabile a questa disposizione, opportunamente dedotta nel gravame.

Massime di principio

  • La totale assenza di motivazione della sentenza costituisce una nullità rilevante che può giustificare l'impugnazione anche da parte del pubblico ministero, a prescindere dalla possibilità di articolare specifici motivi di doglianza.
  • Il pubblico ministero ha un interesse concreto all'impugnazione quando una decisione assolutoria priva di motivazione nega la pretesa punitiva esercitata dall'Ufficio; non è necessario dimostrare un vantaggio pratico diverso dall'eliminazione della pronuncia viziata.
  • Il giudice sostituto nominato ai sensi dell'art. 559 c.4 c.p.p. non può validamente sopperire alla mancata redazione delle motivazioni da parte del giudice decidente; il deposito di una sentenza "solo" sottoscritta dal sostituto può essere affetto da nullità.
  • In presenza di una sentenza priva di motivazione, la Corte di legittimità è orientata ad annullare i provvedimenti che dichiarano inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e a rinviare per nuovo giudizio, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di motivazione e il diritto di controllo del PM.
  • L'onere motivazionale ha rilevanza non solo per la parte privata ma anche per l'azione di controllo del pubblico ministero; la tutela della corretta applicazione della legge giustifica la ammissibilità di impugnazioni "per saltum" quando la motivazione manca totalmente.

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