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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31206/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo al periodo di custodia cautelare dal 16/11/2007 al 16/11/2008: il ricorrente denunciava che il giudice della riparazione aveva erroneamente ritenuto che l'intero anno di detenzione fosse stato imputato a titolo di espiazione di pena definitiva per effetto del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 06/09/2022. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 314, commi 1 e 4, c.p.p.) e vizio della motivazione, evidenziando che il provvedimento di cumulo aveva invece detratto soltanto mesi 6 e giorni 5 per "fungibilità", non l'intero periodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il provvedimento di cumulo attribuiva solo mesi 6 e giorni 5 come fungibilità e che il giudice della riparazione aveva errato assumendo che tutto il periodo fosse stato imputato a espiazione pena. L'errore sul presupposto ha inciso sull'esito della decisione, pertanto è disposto il rinvio; alla Corte d'appello è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 314, commi 1 e 4

    art. 314, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione: la valutazione deve tener conto se e in quale misura la custodia cautelare sia stata imputata a titolo di espiazione di pena (in tutto o in parte). Nel caso di imputazione parziale (fungibilità limitata), la restante parte della detenzione può costituire oggetto di riparazione.

Massime di principio

  • Sempre verificare il provvedimento di cumulo/determinazione delle pene: esso indica se la custodia cautelare è stata imputata e per quale periodo (può essere imputazione totale o parziale).
  • La 'fungibilità' della custodia cautelare può operare in modo parziale: va considerata la misura espressamente detratta dal cumulo, non automaticamente l'intero periodo subito.
  • Il giudice della riparazione deve motivare in modo chiaro il rapporto tra la detrazione disposta nel provvedimento di cumulo e il periodo per cui si chiede la riparazione; un errore di fatto su questo punto invalida la decisione.
  • Se il provvedimento di determinazione delle pene attribuisce solo una parte della detenzione a titolo di pena, il residuo non imputato può costituire titolo per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • In giudizi analoghi, l'accoglimento parziale o il rinvio è probabile quando emergano discrepanze tra quanto riconosciuto dal provvedimento di cumulo e quanto assunto dal giudice della riparazione.
  • In sede di impugnazione è utile produrre il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti e chiedere espressa verifica del calcolo della "fungibilità" per evitare errori di valutazione.

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