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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45272/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del GIP del 21/04/2022 che aveva disposto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Francesco Paolo Binario e aveva respinto le richieste di misure cautelari per gli altri indagati, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese da Vincenzo Lopresti il 23/04/2021 perché rese senza l'assistenza del difensore nonostante la preventiva contestazione dei reati. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge (artt. 374, 64, 65, 364, 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che l'eventuale mancato rispetto dei requisiti del comma 2 dell'art. 374 non impedirebbe l'applicazione della disciplina generale del comma 1 e quindi l'utilizzabilità delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi del pubblico ministero infondati e li ha respinti. Ha confermato che le dichiarazioni spontanee di Lopresti, nella parte autoincriminante, sono del tutto inutilizzabili. Ha inoltre affermato che, per essere equiparate all'interrogatorio e utilizzabili nella fase cautelare anche contro terzi, le dichiarazioni rese al pubblico ministero devono ricorrere cumulativamente a) contestazione chiara e precisa del fatto con indicazione degli elementi di prova e delle fonti quando possibile, b) contenuto limitato ad elementi a discarico o utili alla difesa del dichiarante, c) avvertimenti di rito e nomina/assistenza del difensore con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nel caso concreto il PM non ha rispettato integralmente tali requisiti (comportandosi in modo ibrido), per cui le dichiarazioni non sono utilizzabili in sede cautelare; inoltre le stesse non erano sottoposte alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca prevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ulteriore motivo di inutilizzabilità.

Norme richiamate

  • art. 374 cod. proc. pen.

    Distingue due ipotesi di presentazione spontanea: comma 1 (assenza di contestazione) e comma 2 (contestazione chiara e precisa che rende l'atto equivalente all'interrogatorio; in quest'ultimo caso sono necessarie le garanzie difensive). La Corte interpreta le due ipotesi come autonome e non in rapporto genere/specie: il mancato rispetto dei requisiti del comma 2 non comporta automatica applicazione del comma 1.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Regola gli avvertimenti e le modalità dell'interrogatorio; richiamato per indicare che, quando la contestazione avviene, devono essere forniti gli avvertimenti e garantita l'assistenza del difensore.

  • art. 65 cod. proc. pen.

    Collegato agli obblighi informativi circa il contenuto della contestazione e gli elementi che la sostengono nei confronti dell'indagato che si presta a dichiarare.

  • art. 364 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nomina e all'avviso al difensore; la Corte sottolinea che in presenza di contestazione il requisito della nomina/avviso del difensore non può essere eliso.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di doglianza dal ricorrente; la pronuncia insiste sulla corretta applicazione delle garanzie procedurali a tutela dell'indagato.

  • art. 350, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo comparativo: le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase procedimentale e cautelare con perimetro più limitato, purché liberamente rese e non sollecitate.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha osservato che nel caso di specie tale valutazione è mancata, rendendo le dichiarazioni inutilizzabili.

  • art. 503, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato rispetto alla possibilità di utilizzo in dibattimento di verbali assimilati all'interrogatorio: il verbale equiparato può avere effetti ai sensi di questa disposizione se correttamente formato.

Massime di principio

  • La presentazione spontanea al pubblico ministero si configura in due ipotesi distinte: senza contestazione (comma 1) e con contestazione chiara e precisa (comma 2); le due ipotesi sono autonome e non si applica automaticamente la disciplina dell'una in caso di carenza dell'altra.
  • Perché le dichiarazioni rese al PM valgano come interrogatorio ed siano utilizzabili nella fase cautelare anche contro terzi, devono ricorrere cumulativamente: contestazione chiara e precisa con indicazione degli elementi di prova; contenuto delle dichiarazioni limitato ad elementi a discarico; avvertimenti e assistenza/nomina del difensore con preavviso di almeno 24 ore.
  • Le parti autoincriminanti rese in occasione di una presentazione spontanea senza le garanzie del comma 2 sono del tutto inutilizzabili.
  • Le dichiarazioni 'sollecitate' sono in ogni caso inutilizzabili, anche a favore del dichiarante; la libertà della scelta del dichiarante di presentarsi non solleva l'ufficio di procura dall'obbligo di rispettare le garanzie quando procede alla contestazione.
  • Le dichiarazioni utilizzate in sede cautelare devono essere accompagnate da una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca ai sensi dell'art. 192, comma 3; l'assenza di tale valutazione compromette la loro utilizzabilità.
  • Una modalità 'ibrida' di acquisizione (contestation e avvertimenti senza effettiva nomina/avviso del difensore) è illegittima e determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per la fase cautelare.

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